Con sentenza n. 1065/2025, pubblicata in data 2 gennaio 2026, la Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro ha respinto l’appello proposto dall’INPS avente ad oggetto una controversia di natura fiscale, strettamente legata, in punto di diritto, all’interpretazione degli articoli 1, 16 e 17 della Convenzione Italia-Bulgaria, contro la doppia imposizione.
Il ricorrente, assistito in giudizio dall’Avv. de Russis, aveva già ottenuto una sentenza favorevole in primo grado, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 30 luglio 2025, n. 748/2025.
Sebbene la sentenza di prime cure potesse ritenersi apprezzabile a livello interpretativo ed ha costituito una grande vittoria per il ricorrente, è il mutamento di orientamento della Corte d’Appello di Milano a rappresentare un unicum nel panorama giurisprudenziale della stessa, che sino a questa pronuncia aveva adottato l’interpretazione favorevole all’INPS.
Nel caso, oggetto di odierna trattazione, la Corte territoriale, invece, ha completamente aderito ad un terzo orientamento interpretativo offerto dall’Avv. de Russis in sede di discussione, tale per cui il concetto di “nazionalità” non equivale a quello di “cittadinanza”, bensì ad un concetto pre-giuridico di “appartenenza alla nazione”
Il caso
Il ricorrente è cittadino italiano residente in Bulgaria dal 2018, dove ha trasferito il suo centro di interessi vitali e lavorativi.
Dal 1° maggio 2018, egli è titolare di un rapporto di pensione privata, il quale è stato oggetto di ricalcolo da parte dell’INPS nel 2020. Nel 2023 la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, sulla base della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, in data 8 marzo 2023, n. 244, ha stabilito che l’esenzione fiscale di cui aveva goduto non era dovuta, in quanto ai fini fiscali, l’esenzione dalla tassazione italiana sarebbe stata valida se egli fosse stato cittadino bulgaro e non solo residente in Bulgaria.
In tutti i ricorsi presentati in molteplici Tribunali e Corti italiane, l’INPS ha fondato le proprie difese sulla base del testo letterale dell’art. 1 della Convenzione Italia-Bulgaria, in base al quale il concetto di residenza si applica a coloro che hanno la nazionalità bulgara. Strumentalizzando il testo normativo, l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che con “nazionalità” dovrebbe intendersi il possesso della cittadinanza.
La decisione della Corte d’Appello di Milano
La Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso dell’INPS adottando una “terza via”, basata sul fatto che il termine “nazionalità” debba essere inteso come “appartenenza di un soggetto alla nazione”, si tratterebbe pertanto di un concetto sociologico e non giuridico, a differenza invece del termine “cittadinanza”. Avendo provato il decentramento degli interessi vitali presso la Bulgaria e non già esclusivamente l’emigrazione per motivi fiscali, la Corte ha ritenuto applicabile al ricorrente il termine “nazionalità” nel senso di cui supra.
Questa decisione della Corte d’Appello di Milano costituisce un unicum nell’interpretazione costante della Corte territoriale, difatti il circondario milanese si è sempre caratterizzato per essere fermo nel respingere tutti i ricorsi analoghi, valorizzando il dato letterale, dunque l’equazione “nazionalità = cittadinanza”.
Aderendo all’interpretazione fornita dall’Avvocato de Russis in sede di discussione, basata per altro su quanto sostenuto nei suoi precedenti, la Corte, non ha sconfessato il proprio orientamento costante, ma ha adottato una decisione afferente alla situazione del caso concreto, il quale vedeva il soggetto ricorrente perfettamente integrato nel tessuto sociale bulgaro.
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