L’amministrazione di fatto
L’art. 2639 c.c. estende la responsabilità degli amministratori anche a chi, pur senza nomina formale, eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici della gestione societaria. La giurisprudenza ha così equiparato l’amministratore di fatto a quello di diritto, riconoscendogli gli stessi doveri e profili di responsabilità in caso di mala gestio o violazione degli obblighi di corretta amministrazione.