Il reato di corruzione tra privati

Il reato di corruzione tra privati, disciplinato dall’art. 2635 c.c., configura una fattispecie di reato proprio che richiede la dazione di un’utilità e la violazione dei doveri inerenti alla funzione societaria. Trattasi di un reato di pericolo, a dolo generico, procedibile d’ufficio e assistito da un articolato regime di confisca.


Premessa

Il reato di corruzione si articola in diverse fattispecie, disciplinate all’interno del Codice penale, inserite nel Libro II, Titolo II, rubricato “Dei delitti contro la pubblica amministrazione”.

Nel Capo I, si trovano gli artt. 318, 319 e 319-ter c.p., i quali tipizzano rispettivamente la “Corruzione per l’esercizio della funzione”, la “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” e la “Corruzione in atti giudiziari”. Dalla collocazione codicistica e dalla rubrica delle norme si intuisce agevolmente che trattasi di fattispecie di reato che nascono con riferimento a coloro che coprono una carica pubblica.

Difatti, le norme in commento si caratterizzano per essere reati propri, commessi dai pubblici ufficiali, i quali ricevono denaro o altra utilità indebitamente: (i) per l’esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri; (ii) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio; (iii) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, avente finalità di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha, tuttavia, inserito all’interno del codice civile, una nuova fattispecie corruttiva, posta in essere tra privati – segnatamente all’art. 2635 c.c.to nel codice civile una nuova fattispecie corruttiva posta in essere tra privati, disciplinata dall’art. 2635 c.c.

L’articolo 2635 c.c.: la corruzione tra privati

L’art. 2635 c.c. statuisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma”.

Anche in questo caso si tratta di un reato proprio, il quale può essere commesso dagli organi apicali e di controllo delle società, i quali, ricevendo denaro o altra utilità indebitamente, commettono od omettono di compiere un atto, in violazione degli obblighi che discendono dal proprio ruolo. A ben vedere la ratio della norma non è diversa dalle fattispecie corruttive previste all’interno del c.p.

La norma prevede il realizzarsi di due condotte:

  1. la “dazione” di denaro o altra utilità non dovuta, proveniente da terzi;
  2. il compimento di un atto ovvero l’omissione di un atto in violazione dei doveri discendenti dal proprio ruolo.

La più recente giurisprudenza ha chiarito che il reato di corruzione è integrato allorché ricorra un vero e proprio accordo sinallagmatico, esplicito o tacito. Il che determina che la “tradizio” illecita costituisce il perfezionamento dell’accordo. Inoltre, affinché il reato si perfezioni è necessario che il soggetto attui una condotta contraria ai propri doveri, per effetto dell’utilità che riceve. Tali principi sono stati enucleati dalla giurisprudenza in tema di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p., il quale statuisce che “il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”. Si ritiene, tuttavia, che gli stessi siano estensibili anche alla fattispecie in commento, in quanto la distinzione, risiede esclusivamente nella qualità del soggetto agente, che nell’art. 2635 c.c. è un privato, ancorché ricopra un ruolo apicale all’interno di una società; mentre nell’art. 319 c.p. trattasi di un pubblico ufficiale.

I reati corruttivi costituiscono reati di pericolo, in particolare per quanto concerne la corruzione tra privati, nonostante il bene giuridico tutelato sia pacificamente il patrimonio sociale, affinché il reato sia integrato, è sufficiente che il soggetto abbia ricevuto denaro od altra utilità indebitamente ed abbia tenuto un comportamento contrario ai propri doveri. A nulla rileva, infatti, che vi sia stata una lesione al patrimonio sociale.

È, inoltre, opportuno precisare che l’utilità percepita dal corrotto, non necessariamente deve essere di carattere patrimoniale e soprattutto non necessariamente deve avere origine illecita.

A tal proposito “la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che in tema di corruzione, la nozione di “altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s’inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio” (Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre 2025, n. 40720).

Quanto all’elemento soggettivo, trattasi di un reato a dolo generico, è pertanto necessario ravvisare la volontà del soggetto di ricevere un beneficio, in cambio di una propria condotta in violazione dei propri doveri. Infine, a differenza della disciplina precedente, attualmente il reato è procedibile d’ufficio e non più a querela della persona offesa.

La confisca

L’ultimo comma dell’art. 2635 c.c. prevede la misura della “confisca per equivalente”, ciò significa che al soggetto autore del reato verranno confiscati beni e/o denaro per il valore corrispondete a quello ottenuto dal reato. La Cassazione ha inoltre precisato, che oggetto di confisca è anche il bene utilizzato ai fini della commissione del reato, seppur quest’ultimo non costituisca il prezzo dello stesso.

A titolo esemplificativo, un caso oggetto di vaglio da parte della Suprema Corte, dove oggetto della confisca era un immobile acquistato dal soggetto corrotto, con un contratto di mutuo proprio. Tale immobile sarebbe poi divenuto oggetto di un contratto di locazione con il corruttore, che avrebbe pagato canoni ben superiori rispetto a quelli sostenuti per il mutuo.

Ebbene la differenza tra il canone pagato dal corrotto per il mutuo e dal corruttore a titolo di locazione costituisce il prezzo per la configurazione del reato ex art. 2635 c.c., dunque l’immobile rappresentava esclusivamente il mezzo attraverso cui realizzare l’illecito.

La Corte di legittimità, a tal proposito, ha affermato quanto segue: “deve ritenersi, infatti, che la qualificazione ad un bene della natura di strumento utilizzato per commettere il reato, a norma dell’art. 2641 c.c., debba essere attribuita con riferimento al momento storico del perfezionamento dell’accordo criminoso, a norma dell’art. 2635 c.c. (verificando che tale caratteristica venga mantenuta nel momento successivo dell’esecuzione dell’accordo), quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire all’amministratore di società l’utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene in sequestro – nel caso di specie complesso immobiliare – non sia ontologicamente e strutturalmente funzionale alla commissione del reato. Ne consegue che, una volta commesso il reato, lo stesso bene mantiene la caratteristica di strumento utilizzato per commettere il reato, come tale soggetto alla confisca ex art. 2641 c.c., anche ove non abbia successivamente conservato una destinazione illecita” (Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2017, n. 33027).

La prova processuale del reato di corruzione

A livello processuale, la Cassazione – in tema di corruzione – è molto rigorosa nel sostenere che anche ai fini dell’applicazione di una misura cautelare è necessario che sia data prova del patto corruttivo, cioè non basta la semplice prova dell’attribuzione del denaro o di altra utilità nei confronti del presunto soggetto agente.

In tal senso ha affermato quanto segue: “sul piano probatorio, occorre, dunque, procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente e alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall’agente pubblico e alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (ex plurimis: Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, (dep. 2020), Bolla, Rv. 279555 – 20). La prova del patto corruttivo, peraltro, non può esaurirsi, neppure in sede cautelare, nella mera prova della dazione indebita al pubblico agente corrotto. La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale può, infatti, ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis-, Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata)” (Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre 2025, n. 40720).

Come già anticipato, tali principi si possono applicare anche alla fattispecie di corruzione tra privati, essendo le condotte perfettamente assimilabili. Pertanto, non può ritenersi perfezionato il reato se non è provata la relazione finalistico-causale tra la violazione di uno dei doveri degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore e l’attribuzione di denaro da parte di un terzo.

Key takeaways

  1. Il reato di corruzione tra privati è disciplinato dall’art. 2635 c.c., il quale ricalca la fattispecie di cui all’art. 319 c.p.;
  2. si tratta di un reato proprio, in quanto il soggetto agente deve ricoprire la carica di amministratore e/o direttore generale, sindaco o revisore legale di una società;
  3. si compone di due condotte: la dazione di denaro o altra utilità, anche non di carattere patrimoniale; il compimento o l’omissione di un atto in violazione dei propri doveri;
  4. ai fini della configurazione del reato deve essere provata la sussistenza di entrambe le condotte e che le stesse siano legate da un vincolo finalistico-causale;
  5. si tratta di un reato di pericolo, a dolo generico ed è procedibile d’ufficio;
  6. per questo reato è prevista la confisca per equivalente dell’utilità ottenuta come prezzo del reato; tuttavia, la Cassazione ha chiarito che può essere oggetto di confisca anche il bene-mezzo con il quale si è realizzato il patto corruttivo, anche se non ne costituisce il prezzo.

Avv. Norberto Salza – Dr.ssa Giulia Maffini