Il reato di falso in bilancio

Il reato di falso in bilancio è qui esaminato sotto il profilo dei soggetti attivi, della natura di reato proprio e di pericolo, delle condotte commissive e omissive e del dolo specifico. Sono richiamate le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificati dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, nonché le distinzioni tra falso oggettivo, valutativo e qualitativo, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 27 maggio 2016, n. 22474. Su tali basi si sviluppa l’analisi sistematica della disciplina.


Premessa

Il reato di falso in bilancio è uno dei reati contenuti nel Codice civile, relativi specificamente alle condotte illecite poste in essere nel contesto societario.

All’interno del libro V (“Del Lavoro”), infatti, si trova il Titolo XI, dedicato alle “Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”, tra queste il Capo I è rubricato “Delle falsità”.

Il falso in bilancio, come anche i successivi reati contenuti nel Capo in oggetto, sono reati propri, in quanto la norma specifica che i soggetti agenti, per essere autori di questi reati, devono possedere una delle successive qualifiche soggettive di: (i) amministratori; (ii) direttori generali; (iii) dirigenti preposti alla predisposizione dei documenti contabili; (iv) sindaci; (v) liquidatori. Si tratta cioè di coloro che ricoprono un ruolo apicale nella gestione e nel controllo sociale.

Come era già stato osservato in tema di bancarotta fraudolenta, tuttavia, la commissione del reato non è vincolata dall’investitura formale della carica, potendosi altresì ritenere responsabile ed imputabile colui, il quale, eserciti in maniera continuativa l’attività di gestione, pur senza la rituale nomina assembleare (c.d. amministratore di fatto).

La disciplina normativa

L’articolo 2621 c.c. è rubricato “False comunicazioni sociali” e stabilisce che «Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La norma è stata modificata dall’art. 9, l. 27 maggio 2015, n. 69, con il quale da contravvenzione è divenuta un delitto ed infatti è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La medesima legge all’art. 11 ha previsto la punibilità con pene più aspre del reato di cui all’art. 2622 c.c., il quale disciplina le medesime condotte, nel contesto delle società quotate, statuendo che «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Come è evidente sono due norme affini, pertanto, l’analisi normativa è equiparabile.

Oggetto materiale del reato, oltre ai bilanci sono le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Riguardo queste ultime il legislatore ha espressamente previsto che quelle rilevanti ai fini della configurazione del falso sono esclusivamente le comunicazioni rivolte ai soci ed al pubblico.

Si tratta di reati di pericolo, in quanto indipendentemente dal verificarsi di un danno in capo alla società, i soggetti indicati sono ritenuti responsabili solo per il fatto di aver tenuto una delle condotte descritte nella fattispecie.

Queste ultime sono due: l’una commissiva, consistente nell’esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; e l’altra omissiva, la quale consta nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Infine, quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, in quanto la condotta deve essere preordinata al conseguimento di un profitto ingiusto per sé o per altri.

Diverse classificazioni di falso in bilancio

Con specifico riferimento al bilancio è importante premettere che esso è costituito da: (i) stato patrimoniale; (ii) conto economico; (iii) rendiconto finanziario; (iv) nota integrativa. Ciascuna di queste componenti presenta alcune voci, le quali possono avere un valore monetario oggettivo oppure che necessitano di una valutazione di natura soggettiva, poiché ad esempio si tratta di valori stimati. La rappresentazione di questi valori, però, deve essere in grado di fornire un quadro della situazione economico- finanziaria della società che sia chiaro e corrispondente al vero, per i soci, per i creditori e per eventuali acquirenti (art. 2423 c.c.).

Alla luce di quanto supra esplicitato, si possono manifestare diverse ipotesi di falso:

  1. falso oggettivo: si presenta ogniqualvolta vengano modificate le voci relative a dati certi, ad esempio i costi o i ricavi;
  2. falso valutativo: si ha nelle ipotesi in cui vengano inserite cifre per alcune voci, frutto di valutazioni errate, che si discostino in maniera apprezzabile dai criteri legali e tecnici-contabili, ad esempio per le immobilizzazioni;
  3. falso qualitativo: è opinione condivisa che il bilancio costituisca un “racconto” dell’andamento economico-finanziario della società, sicché l’errore “rilevante” non cade soltanto sulle cifre indicate all’interno dello stesso, ma anche sulla falsa giustificazione causale delle voci, ad esempio viene giustificato l’impiego di alcuni fondi per finalità lecite, ma in realtà si tratta di finalità illecite; oppure viene mostrata una situazione di liquidità inesistente.

I principi giurisprudenziali in materia di falso in bilancio: l’interpretazione delle Sezioni Unite

In data appena successiva all’entrata in vigore della nuova legge, è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 27 maggio 2016, n. 22474, al fine di redimere un contrasto giurisprudenziale sul rilievo del falso valutativo in tema di comunicazioni sociali.

La Suprema Corte, cogliendo l’occasione del proprio intervento, ha dunque enunciato alcuni principi chiave utili per l’interpretazione della nuova legge:

  • SULLA RATIO DELLA NORMA: «ratio della norma è – riconoscibilmente – la tutela tanto della veridicità, quanto della completezza (che, d’altronde, della veridicità costituisce un presupposto) dell’informazione societaria, sempre avendo come referente finale le potenziali ripercussioni negative delle falsità sulle sfere patrimoniali della società, dei soci, dei creditori e del pubblico»;
  • SULLA PRESUNTA DISTINZIONE TRA FATTI MATERIALI E FATTI VALUTATIVI: la Corte precisa che «tutta la normativa civilistica presuppone e/o prescrive il momento valutativo nella redazione del bilancio, anzi ne detta (in gran parte) i criteri, delineando un vero e proprio metodo convenzionale di valutazione. Basti riflettere sulla esistenza di voci quali “ammortamenti”, “svalutazioni”, “crediti”, “partecipazioni”, “costi di sviluppo” ecc.». Spiega, infatti, che «l’art. 2423 c.c., al comma 3, cita esplicitamente, accanto alla “rilevazione”, la “valutazione” dei dati da riportare in bilancio. Il medesimo articolo, poi, nell’imporre al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti “in modo veritiero e corretto” tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell’esercizio, consente, inoltre, da un lato (comma 3), di trascurare “i dati irrilevanti” ai fini della predetta rappresentazione, dall’altro (comma 4), di discostarsi, “in casi eccezionali”, dai criteri valutativi fissati per legge (negli articoli seguenti), se ciò possa essere di ostacolo proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell’assetto societario. E dunque, “sterilizzare” il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura». Ciò comporta, ad avviso della Corte che non si possano «contrapporre “i fatti materiali”, da esporsi in bilancio, alle valutazioni, che pure nel bilancio compaiono; e ciò per l’ottima ragione che un bilancio non contiene “fatti”, ma “il racconto” di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto “materiale”, deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere “raccontato” in unità monetarie e, dunque, valutato (o se si vuole apprezzato)»;
  • SUI FATTI DA ESPORSI IN BILANCIO: «in bilancio vanno certamente esposti tutti quei “fatti” passibili di “traduzione” in termini contabili e monetari e, dunque, gli elementi di composizione del patrimonio aziendale, come valutati dal redattore del bilancio secondo i parametri – legali e scientifici – che lo stesso deve rispettare»;
  • SUL CONCETTO DI RILEVANZA AI FINI DEL BILANCIO: «esso, come evidenziato, tra le altre, dalla sentenza Giovagnoli, ha la sua riconoscibile origine nella normativa comunitaria (art. 2 punto 16 Direttiva UE 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni e tipologie di imprese, recepito con D.Lgs. 14 agosto 2015, n. 136), che definisce rilevante l’informazione “quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell’impresa». In particolare, sottolinea la Corte come prima del 2015, la legge indicasse alcune soglie percentuali di rilevanza; pertanto, il giudice nella propria valutazione era ancorato al dato quantitativo. Differentemente, «la nuova normativa affida al giudice la valutazione – in concreto – della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa; dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell’ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam».

Conclusione

La legge del 2015 aveva ed ha come obiettivo il ripristino della “trasparenza societaria”: il passaggio dalla forma contravvenzionale a quella delittuosa e l’inasprimento delle pene hanno il preciso obiettivo di sensibilizzare e prevenire comportamenti illeciti da parte di coloro che amministrano e controllano la società, in danno dei soci e più in generale dei terzi.

Key Takeaways

  1. Il reato di “falso in bilancio”, disciplinato dagli artt. 2621-2622 c.c., è stato oggetto di riforma con la l. 27 maggio 2015, n. 69. Quest’ultima è intervenuta principalmente sulla forma di reato, che da contravvenzionale è divenuta di natura delittuosa e sull’inasprimento delle pene;
  2. l’obiettivo posto da questa legislazione è quello di ripristinare e tutelare la trasparenza sociale.
  3. si tratta di un reato proprio, di pericolo e si può manifestare in due tipologie di condotta, una commissiva e l’altra omissiva; mentre per quanto concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico;
  4. il reato di falso in bilancio è stato articolato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tre forme a seconda dei dati che vengono compromessi ovvero omessi: oggettivo, valutativo o qualitativo;
  5. con preciso riferimento al falso valutativo, non appena entrata in vigore la legge, sono sorti due differenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla sua rilevanza ai fini penali; pertanto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta in funzione dirimente. Essa ha sostenuto il carattere necessariamente valutativo del bilancio in sé; dunque, non sarebbe stato accettabile l’interpretazione che escludeva il falso valutativo dal raggio di punibilità della fattispecie;
  6. con l’occasione la Suprema Corte ha anche enunciato alcuni principi importanti ai fini dell’interpretazione della legge: (i) la finalità di trasparenza sociale; (ii) la necessaria esposizione in bilancio di tutti i fatti convertibili in valore economico; (ii) i criteri che devono essere adottati per la redazione del bilancio secondo la legge; (iii) il concetto di rilevanza dei fatti materiali, per la valutazione del giudice.

Avv. Norberto Salza – Dr.ssa Giulia Maffini