Il sequestro della documentazione contabile nelle indagini preliminari

L’art. 253 c.p.p. consente all’autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato “il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per l’accertamento dei fatti”. Nei reati societari e tributari, le scritture contabili sono spesso il corpo del reato; il sequestro deve avvenire rispettando i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. Qualora la documentazione contabile sia contenuta in supporti informatici, solo il contenuto della copia-fine può costituire oggetto di indagine.


Premessa

Nell’ambito dei reati societari e/o tributari, l’attività investigativa dell’autorità giudiziaria può essere espletata mediante il sequestro della documentazione contabile, contenuta in supporti cartacei e/o digitali.

A seconda del supporto in cui sono contenute le scritture, l’attività investigativa si articola in diverse modalità:

  • qualora le scritture siano contenute in supporti cartacei, l’autorità procedente procede con la perquisizione presso la sede legale della Società, all’esito della quale decreta il sequestro della documentazione ritenuta rilevante ai fini delle indagini;
  • qualora, invece, i documenti contabili siano digitalizzati e dunque conservati nell’archivio dei computers aziendali, l’autorità procedente deve effettuare una perquisizione c.d. fisica, per procedere al sequestro degli stessi e solo successivamente una “perquisizione digitale”, finalizzata a selezionare il materiale utile al fine delle indagini, che diviene quindi oggetto di sequestro probatorio.

In questo secondo caso, le attività di perquisizione e sequestro si articolano in due fasi e sono certamente più lesive dei diritti dell’indagato, in quanto il sequestro e la successiva analisi dell’intero contenuto del software, costituisce un fatto invasivo.

I limiti del sequestro probatorio: tra normativa e giurisprudenza

L’art. 253 c.p.p. consente all’autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato “il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per l’accertamento dei fatti”. Nei reati societari e tributari, le scritture contabili sono spesso il corpo del reato, in quanto costituiscono le cose su cui o mediante le quali il reato è stato commesso.

Orbene, deve tuttavia specificarsi che, il sequestro delle suddette scritture non può in alcun modo avvenire in assenza di limiti, di fatti la giurisprudenza è uniforme nel chiarire che esso debba rispondere ai criteri di: proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Ciò significa che la misura cautelare deve essere: qualitativamente, quantitativamente e temporalmente circoscritta. Dunque, il pubblico ministero deve indicare all’interno del decreto di sequestro le motivazioni, ben articolate, della necessità di procedere al sequestro della documentazione contabile ai fini dell’accertamento; indicare esattamente i documenti di cui è necessario procedere al sequestro e, infine, il lasso temporale entro il quale la documentazione rimane sequestrata.

A titolo esemplificativo, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Gorizia, nella parte in cui aveva confermato un decreto di sequestro di documentazione contabile, avvenuto in maniera estesa ed onnicomprensiva: “Per il materiale cartaceo, per il quale il [sequestro] aveva avuto ad oggetto una massa indiscriminata di documentazione contenuta in numerosissime cartelle rinvenute negli locali nella disponibilità degli indagati, riguardanti anche dati strettamente contabili dell’azienda e i rapporti con i dipendenti, già apprese dai militari operanti della guardia di finanza, il sequestro del P.M. deve considerarsi adottato in palese violazione degli indicati criteri di adeguatezza e proporzionalità: è, dunque, illegittima l’ordinanza di conferma del provvedimento genetico della misura” (Cass. pen., Sez. VI, 24 ottobre 2019, n. 43556).

Il sequestro probatorio delle scritture contabili contenute in supporti digitali

I principi suesposti sono valevoli sia per il sequestro delle scritture cartacee, sia per il sequestro dei documenti contabili contenuti in supporti informatici.

Come anticipato in premessa, tuttavia, nel caso dei dispositivi informatici – tendenzialmente i computers aziendali – il sequestro probatorio opera in due fasi e i suddetti principi devono necessariamente operare con riferimento ad entrambe. La giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che i devices informatici costituiscono dei meri contenitori del dato informatico, utile per le indagini, di conseguenza questi ultimi devono essere restituiti il prima possibile al proprietario, al fine di non pregiudicare i suoi diritti.

Tipicamente, infatti, quando viene disposto un sequestro, i diritti che vengono posti in bilanciamento sono il diritto di proprietà del singolo ex art. 42 Cost. e il diritto alle indagini. Nel caso del sequestro di dati, contenuti nei dispositivi informatici, il diritto che viene leso – a fronte delle esigenze investigative – è sicuramente il diritto di proprietà (a causa della privazione del dispositivo informatico), ma anche il diritto alla riservatezza/privacy (a causa della privazione di quanto è contenuto all’interno), ai sensi dell’art. 8 CEDU.

Al fine di tutelare i suesposti diritti, la sentenza Aleotti, ha previsto una serie di passaggi, in cui deve essere espletata l’attività inquirente, una volta che abbia sequestrato il dispositivo:

  1. acquisizione di una copia forense integrale, ove è presente tutto il contenuto del dispositivo sequestrato;
  2. la restituzione del dispositivo, al soggetto indagato, in un tempo ragionevole;
  3. l’estrapolazione dei dati rilevanti ai fini investigativi, nel contraddittorio tra le parti. A tal fine nel decreto di sequestro deve essere indicato un elenco di parole chiave, attraverso cui effettuare la ricerca all’interno della copia integrale, al fine di operare la selezione del materiale rilevante per le indagini.

Da questa operazione si ottiene la c.d. “copia fine”, che viene utilizzata dagli inquirenti con finalità probatorie, mentre la copia integrale dovrà essere restituita (Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265).

Solo la copia fine, dunque, e non l’intero contenuto del dispositivo può formare oggetto di prova. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che: “Se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini, altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer (ma lo stesso vale anche per i telefoni delle ultime generazioni -ndr), contenente una messa indistinta di dati informatici. È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione”.

Conclusione

La Suprema Corte di Cassazione è molto sensibile alla tematica del sequestro dei dispositivi informatici ed ai limiti della sua ammissibilità. Difatti, anche qualora sia necessario procedere con un’attività di perquisizione e sequestro più estesa, la stessa impone il rispetto dei limiti di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, affinchè i diritti del singolo non vengano pregiudicati eccessivamente. Ormai, molta documentazione contabile delle aziende è contenuta nei server e nei devices informatici, pertanto è molto importante che in caso di accertamenti, svolti su questi ultimi, venga osservato il più ampio rispetto delle garanzie imposte.

Key takeaways

  1. l’accertamento dei reati societari e tributari può comportare il sequestro della documentazione contabile, la quale può costituire corpo del reato ai sensi dell’art. 253 c.p.p.;
  2. la documentazione contabile può essere contenuta su supporti cartacei o digitali;
  3. in entrambi i casi, il sequestro deve avvenire rispettando i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità;
  4. nello specifico il sequestro deve essere: qualitativamente, quantitativamente e temporalmente circoscritto;
  5. qualora la documentazione contabile sia contenuta in supporti informatici, il sequestro si articola in due fasi: 1) il sequestro del dispositivo; 2) il sequestro della documentazione rilevante, in seguito all’espletamento di una serie di passaggi indicati nella sentenza Aleotti;
  6. solo il contenuto della copia-fine può costituire oggetto di indagine, ciò significa che tutti i dati non rilevanti per il procedimento devono essere esclusi.

Avv. Norberto Salza – Dr.ssa Giulia Maffini


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