Il dolo nella conclusione del contratto costituisce vizio del consenso ai sensi dell’art. 1427 c.c. e si distingue in dolo determinante (art. 1439 c.c.) e dolo incidente (art. 1440 c.c.). Il dolo determinante ricorre quando i raggiri sono tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe concluso il contratto, con conseguente annullabilità dello stesso. Il dolo incidente, invece, non incide sulla validità del contratto ma sulle condizioni alle quali esso è stato concluso, comportando la responsabilità risarcitoria del contraente in mala fede. In questo approfondimento sono esaminati i presupposti delle due fattispecie e le relative conseguenze secondo il codice civile e la giurisprudenza richiamata.
INDICE DEI CONTENUTI
Premessa
Il contratto è l’accordo di due o più parti per regolare, modificare o estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali (art. 1321 c.c.). Orbene, il contratto consta nella reciproca manifestazione di volontà dei contraenti.
Ed è proprio in relazione alla manifestazione di volontà che si inseriscono i vizi, che in taluni casi possono cagionare l’effetto patologico dell’annullamento del contratto. I vizi della volontà sono tre: l’errore, il dolo e la violenza.
Difatti, l’art. 1427 c.c. statuisce quanto segue: “il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto”.
Il dolo nella conclusione del contratto
Sussiste il dolo nella conclusione del contratto allorché una delle due parti contraenti utilizzi artifizi e raggiri, in assenza dei quali la controparte non si sarebbe determinata nel concludere il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse. Nel primo caso di parla di dolo determinante; nel secondo di dolo incidente.
1. Il dolo determinante
“Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato” (art. 1439 c.c.).
Il dolo pertanto è integrato da un raggiro, ossia da una condotta attiva o omissiva, diretta all’alterazione della volontà contrattuale della controparte: ad esempio le dichiarazioni mendaci, possono integrare un’ipotesi di dolo contrattuale ed anche il silenzio su determinate circostanze, che se fossero state conosciute da chi subisce il raggiro non avrebbe concluso il contratto. È rilevante l’elemento soggettivo, nel senso che il soggetto deve intenzionalmente conoscere la falsità delle dichiarazioni o intenzionalmente omettere alcune circostanze, al fine di indurre la vittima alla conclusione del contratto.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento del contratto, però, è necessario che sia provata non solo la sussistenza degli artifizi e dei raggiri, nonché l’intenzionalità dell’agire, ma anche la loro idoneità ad incidere sul consenso del soggetto rispetto alla conclusione del contratto.
Difatti, la Corte di Cassazione ha precisato che: “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale; ne consegue che a produrre l’annullamento non è sufficiente una qualsiasi influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono indispensabili artifizi e raggiri che abbiano comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultimo”. (Cass. civ., Sez. Unite, 11 marzo 1996, n. 1955, conforme Cass. civ., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 28450).
Orbene, posta la sussistenza dei suddetti requisiti, l’errore rilevante ai fini dell’annullamento del contratto è quello che concerne un qualsiasi elemento decisivo del consenso, anche sui motivi determinanti. A tal proposito la Cassazione ha chiarito che l’azione di annullamento “non postula necessaria incidenza del dolo sulla causa, potendo questo (ove determinante del consenso) anche incidere sui motivi” (Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 1995, n. 975) e ciò in quanto i motivi possono essere rilevanti per la decisione – da parte del soggetto – di concludere il contratto. Pertanto, se normalmente i motivi di conclusione del contratto non hanno rilevanza giuridica, la acquisiscono nel momento in cui il giudice si trova a dover valutare la formazione del consenso, ai fini dell’annullamento del contratto.
Non è invece rilevante, provare che l’altra parte contraente abbia subito un pregiudizio patrimoniale dalla conclusione del contratto, ma qualora esso abbia cagionato un danno ingiusto è possibile, con una separata azione, domandare il risarcimento del danno.
2. Il dolo incidente
“Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni” (art. 1440 c.c.).
Anche nel caso del dolo incidente una delle due parti contrattuali ha adoperato artifizi e raggiri (condotte attive od omissive), benché gli stessi non abbiano inciso sul consenso nella conclusione del contratto, ma su una o più clausole dello stesso e segnatamente su circostanze non essenziali. In questo caso, dunque, non risulta essere viziato il consenso della parte alla conclusione del contratto, ma la stessa avrebbe contrattato a condizioni diverse. Pertanto, esso è produttivo di un fatto illecito che comporta non già l’annullamento del contratto, bensì il risarcimento del danno per la mala fede dell’altro contraente.
A differenza dell’ipotesi del dolo determinante, in tema di prova, la Suprema Corte è più flessibile, in quanto ha stabilito che “in tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l’attore, una volta provata l’esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell’an deleatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli” (Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 2023, n. 3503). La sola sua esistenza è prova del fatto che il contratto sarebbe stato concluso ma condizioni più favorevoli: si parla di minore convenienza dell’affare. Rispetto alla quantificazione del danno “in caso di comportamenti precontrattuali od esecutivi illegittimi, qualora esso derivi da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle partì, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4715; Cass. civ., Sez. III, 29 febbraio 2024, n. 5380).
Key Takeaways
- I vizi del contratto cagionano l’annullamento del contratto perché incidono sulla sfera volitiva del soggetto;
- Il codice civile prevede due ipotesi di dolo: DOLO DETERMINANTE (art. 1439 c.c.); DOLO INCIDENTE (art. 1440 c.c.);
- affinché il contratto possa essere annullato deve sussistere il dolo determinante: la parte in assenza degli artifizi e raggiri usati dalla controparte non avrebbe concluso il contratto;
- il dolo determinante richiede la prova di tre elementi: (i) gli artifizi e raggiri, posti in essere da una delle parti contrattuali; (ii) l’intenzionalità della condotta; (iii) l’idoneità della condotta ad incidere sul consenso;
- il dolo incidente sussiste quando la parte, subito il raggiro, avrebbe concluso il contratto, ma condizioni diverse.
- il dolo incidente consente a chi lo subisce la richiesta di risarcimento del danno, in questo caso l’attore dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza degli artifizi e dei raggiri; si presume la sussistenza di un danno, perché si ritiene che in assenza della condotta dolosa il contratto sarebbe comunque stato più favorevole;
- il minor vantaggio o il maggior aggravio economico subito dalla parte costituiscono i parametri per la quantificazione del danno.
Avv. Daniele de Russis – Dott.ssa Giulia Maffini