Entro il 29 maggio 2026 l’Italia deve dare attuazione alla direttiva UE “Case Green” (EPBD IV), con il dichiarato obiettivo di decarbonizzare il patrimonio edilizio europeo entro il 2050. La Direttiva impone a ogni Stato membro il raggiungimento di precisi obiettivi tassativi e guarda all’intero ciclo edilizio. L’Italia non ha ancora recepito la Direttiva né presentato il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
INDICE DEI CONTENUTI
Premessa
Entro il 29 maggio 2026 l’Italia deve dare attuazione alla direttiva UE “Case Green” (EPBD IV), che si pone nel solco delle precedenti direttive “Energy Performance of Buildings Directive” con il dichiarato obiettivo di decarbonizzare il patrimonio edilizio europeo entro il 2050.
Più nel dettaglio, “Case Green” è il nome con cui in Italia si indica la direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici, ufficialmente Direttiva (UE) 2024/1275, nota anche come EPBD IV (Energy Performance of Buildings Directive, quarta revisione). La Direttiva sostituisce la precedente EPBD III (Direttiva 2010/31/UE), che aveva introdotto il concetto di edifici a energia quasi zero (nZEB) ed è stata approvata dal Parlamento Europeo il 12 marzo 2024 con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti. L’obiettivo di fondo è ambizioso: raggiungere un parco edilizio completamente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie che coinvolgono tutti gli Stati membri.
Gli obiettivi della Direttiva
Il dato preso in esame è che il 40% dell’energia totale consumata in Europa proviene dagli edifici, responsabili del 36% delle emissioni di CO₂ rilevate. Ciò nonostante, il 75% del parco edilizio europeo è energeticamente inefficiente e il tasso di ristrutturazione non supera l’1% annuo.
Per migliorare la situazione, la Direttiva impone a ogni Stato membro il raggiungimento di precisi obiettivi tassativi che consistono: (i) nella riduzione del consumo medio di energia primaria del parco edilizio residenziale nazionale esistente in misura pari al 16% entro il 2030 e al 20-22% entro il 2033; (ii) nella ristrutturazione del 16% del parco edilizio nazionale non residenziale esistente entro il 2030, sino a raggiungere la soglia del 26% entro il 2033.
Rispetto alle nuove costruzioni, invece, la Direttiva prevede che dal 1° gennaio 2028 tutti gli edifici pubblici dovranno essere a emissioni zero mentre dal 1° gennaio 2033 analogo obbligo scatterà anche per l’edilizia residenziale; entro il 31 dicembre 2029, inoltre, su tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere installati pannelli fotovoltaici.
Ambiti di applicazione della Direttiva e nuovi parametri
La Direttiva guarda all’intero ciclo edilizio – dalla progettazione architettonica impiantistica integrata, alla qualità dell’involucro, passando per la scelta dei materiali, la gestione intelligente degli impianti e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili – e coinvolge edifici residenziali e non residenziali, di committenza pubblica e privata, ad eccezione degli edifici vincolati e protetti, degli immobili storici, degli edifici temporanei, delle chiese, delle abitazioni indipendenti con superficie < 50 m2, delle case vacanza ovvero delle seconde case occupate per meno di 4 mesi/anno.
La Direttiva intervenire anche sullo standard di valutazione della prestazione energetica dei nuovi edifici: non si usa più lo nZEB (Nearly Zero Energy Buildin), che ammetteva ancora l’utilizzo di gas naturale compensato da una quota di energia rinnovabile per arrivare ad avere edifici “a energia quasi zero”, ma un altro parametro, lo ZEB (Zero Emission Building) che, invece, mira a ridurre a zero le emissioni di CO₂ per raggiungere la neutralità climatica di tutti gli edifici.
Oltre all’efficienza energetica in senso stretto, la Direttiva introduce anche obblighi espliciti sulla qualità dell’aria all’interno dei certificati di prestazione energetica, nonché specifiche disposizioni sui materiali da utilizzare nella ristrutturazione e realizzazione ex novo di edifici, prediligendo componenti isolanti sostenibili (es. fibra di legno, sughero, lana di pecora), materiali a km zero, riciclati o certificati per ridurre le emissioni di carbonio incorporate (come il legno lamellare per le strutture) e materiali traspiranti per migliorare la salubrità interna e ridurre l’accumulo di umidità.
La posizione dell’Italia
Nonostante la rimarcata importanza di “accelerare l’incremento della produzione interna di energia pulita e la transizione energetica” attraverso “misure di sostegno a breve termine” per “realizzare un sistema energetico dell’UE decarbonizzato e resiliente” – al riguardo la BEI ha stanziato un pacchetto di aiuti c.d. “anticipo dell’ETS2” dal valore di tre miliardi di euro volto ad “accelerare l’attuazione di misure di decarbonizzazione nei settori dell’edilizia e della mobilità, in particolare a vantaggio delle famiglie a basso e medio reddito e delle PMI” e “garantire una (…) transizione socialmente equa” – e nonostante le raccomandazioni contenute nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del 22 aprile 2026, laddove si legge che “per quanto riguarda le abitazioni e gli edifici” sono necessari “interventi immediati” – anche di modesta entità – “come il miglioramento dell’isolamento, la sostituzione delle finestre e/o degli elettrodomestici inefficienti, la sostituzione delle caldaie a gas e a olio con pompe di calore” che aiutino “a ridurre il consumo medio di energia primaria del parco immobiliare residenziale”, l’Italia non ha ancora recepito la Direttiva e per tale ragione in data 11 marzo 2026 ha ricevuto dalla Commissione una lettera di costituzione in mora. Si tratta del primo atto formale della procedura di infrazione aperta a suo carico per mancato rispetto dell’obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2025 la proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, prima tappa dell’articolato percorso di decarbonizzazione del parco edilizio nazionale.
Per contro, alcune regioni italiane hanno iniziato a muoversi autonomamente, modificando e/o integrando la normativa locale allo scopo di anticipare gli effetti del recepimento della Direttiva o, comunque, di semplificarlo sotto il profilo applicativo. La Lombardia, ad esempio, ha recentemente approvato la legge sulle aree idonee (delibera dal Consiglio del 12 maggio 2026), che regolamenta l’installazione di impianti rinnovabili, prestando particolare attenzione al sistema del fotovoltaico.
Key Takeways
- Entro il 29 maggio 2026 l’Italia deve dare attuazione alla direttiva UE “Case Green” (EPBD IV), adottata formalmente il 12 aprile 2024 ed entrata in vigore il 28 maggio 2024. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere un parco edilizio completamente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie che coinvolgono tutti gli Stati membri.
- La Direttiva chiede agli Stati membri di raggiungere precisi obiettivi tassativi: (i) riduzione del consumo medio di energia primaria del parco edilizio residenziale nazionale esistente in misura pari al 16% entro il 2030 e al 20-22% entro il 2033; (ii) ristrutturazione del 16% del parco edilizio nazionale non residenziale esistente entro il 2030, sino a raggiungere la soglia del 26% entro il 2033. Entro il medesimo termine, i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero.
- La Direttiva si applica a tutto il ciclo edilizio e interviene sullo standard di valutazione della prestazione energetica dei nuovi edifici: non si usa più lo nZEB (Nearly Zero Energy Buildin), ma un altro parametro, lo ZEB (Zero Emission Building) che a differenze del precedente non tollera emissioni per arrivare ad avere edifici a emissioni zero.
- L’Italia non ha ancora recepito la Direttiva né presentato il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, prima tappa dell’articolato percorso di decarbonizzazione del parco edilizio nazionale. L’UE ha pertanto aperto una procedura di infrazione a suo carico.
Avv. Giulia Chiari
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