L’obbligo di rinegoziazione nei contratti di appalto tra privati

L’art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023) introduce l’obbligo di rinegoziare il contenuto del contratto in presenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili che alterano in modo sensibile l’equilibrio negoziale. Nei rapporti tra privati manca una disposizione di legge che accorda tale diritto, ma la giurisprudenza ha chiarito che i principi generali di buona fede e correttezza impongono l’obbligo di rinegoziare il contratto al verificarsi di sopravvenienze che alterano il sinallagma contrattuale oltre l’alea normale. Nel presente contributo si esaminano tali profili con riferimento ai contratti di appalto tra privati.


Premessa

L’art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023) accorda all’appaltatore svantaggiato dal sopraggiungere di circostanze “straordinarie e imprevedibili” che alterano in maniera rilevante l’originario equilibrio negoziale, il diritto di rinegoziare il contenuto del contratto di appalto.

Più nel dettaglio, la novella introduce l’obbligo di rinegoziare il contenuto del contratto in presenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili, che non rientrano nell’alea normale del contratto e/o nel rischio tipico d’impresa (c.d. shock esogeno) e che compromettono in modo sensibile l’equilibrio negoziale originariamente voluto dalle parti.

Si tratta di un principio di carattere generale, che è stato mutuato dalla prassi di diritto internazionale – nello specifico, dalle c.d. clausole “hardship”, che definiscono ex ante i requisiti per accertare l’esistenza di cause di “forza maggiore” e/o di “eventi inattesi” che rendono troppo oneroso l’adempimento e, quindi, necessaria la rinegoziazione – e che trova applicazione nella fase esecutiva della commessa, come mezzo di salvaguardia e conservazione del contratto.

Nei rapporti tra privati, invece, manca una disposizione di legge che accorda al contraente svantaggiato il diritto di rinegoziare il contenuto del contratto in presenza di circostanze imprevedibili e/o sopravvenute che eccedono la normale alea e che alterano sensibilmente l’equilibrio negoziale. L’appaltatore svantaggiato dal sopraggiungere di circostanze “straordinarie e imprevedibili” che voglia comunque proseguire il rapporto contrattuale, pertanto, può chiedere solo la revisione del prezzo o un equo compenso, a condizione che l’aumento dei costi dei materiali superi di almeno un decimo il valore complessivo dell’appalto, ovvero che l’incremento di spesa per il personale e le maestranze impiegate nella realizzazione dell’opus sia stato sensibile e inaspettato (art. 1664 c.c.), e sempre che non vi abbia rinunciato, trattandosi di diritti disponibili.

La norma, come noto, è applicabile ai contratti di appalto “a corpo” e a  “misura” e può riguardare sia l’aumento di spesa dovuto al rincaro del prezzo del materiale da posare e/o della fornitura (costo dell’energia elettrica, del  gas, dell’acqua ecc.) e/o di trasposto della merce (costo del carburante, dazi, imposte ecc.), sia l’incremento di spesa conseguenza di un imprevedibile aumento dei salari e/o di un inaspettato numero di personale e maestranze impiegate nella realizzazione dell’opus: “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l’appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all’art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti; quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell’appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato” (Cassazione, n. 1494/2011).

Il principio di buona fede come fonte dell’obbligo di rinegoziazione

Negli ultimi anni, tuttavia, è emersa l’esigenza di sostituire la logica del contratto “statico e blindato” sancita dall’art. 1372 c.c. con quella di leale collaborazione tra le parti e, quindi, di ricercare un contemperamento tra il rispetto delle condizioni contrattuali pattuite nella loro formulazione primigenia e il verificarsi di sopravvenienze non prevedibili al momento della stipula, che ne rendano difficoltosa l’esecuzione.

La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che al verificarsi di eventi eccezionali, quali la pandemia, lo scoppio del conflitto russo-ucraino ovvero, in questi giorni, il blocco dello stretto Hormuz, il contrante che si trova ad essere svantaggiato ha diritto di rinegoziare il contenuto del contratto divenuto squilibrato, in forza dei principi generali di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 del Codice civile, che impongono alle parti un dovere giuridico di cooperazione, finalizzato alla salvaguardia del sinallagma contrattuale, e del principio fondamentale di solidarietà sociale ed economica sancito dall’art. 2 della Costituzione.

La Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020

Nella Relazione n. 56/2020 il Supremo Collegio ha spiegato che a fronte di sopravvenienze che alterano in modo sensibile e non aspettato il rapporto di scambio concordato nel contratto, la rinegoziazione diventa un “passaggio obbligato” per conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all’obbligo di rinegoziazione viola il regolamento contrattuale; nello stesso senso si sono espressi anche diversi tribunali locali: “pur in mancanza di clausole di rinegoziazione… al verificarsi di una sopravvenienza […], che alteri il sostrato fattuale della convenzione e il sinallagma contrattuale oltre l’alea normale, il dovere di solidarietà sociale e la clausola generale di buona fede oggettiva impongono … l’obbligo di rinegoziare il contratto, al fine di riportare l’equilibrio tra le prestazioni entro i limiti dell’alea normale” (Tribunale di Latina, 6 gennaio 2023, n. 19).

Nella citata Relazione gli Ermellini chiariscono anche che la parte che chiede l’adeguamento del contratto deve indicare le modifiche da apportare alle condizioni precedentemente pattuite e che l’obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente ma non anche di concludere il contratto modificativo, con la conseguenza che si verificherà un’ipotesi di inadempimento solo “se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata”. In detta evenienza, inoltre, gli Ermellini sostengo che il giudice potrebbe anche pronunciare “una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’accordo … non concluso” a condizione che “le condizioni risultino “giuste”, avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti” (così anche Tribunale di Milano, sentenza del 2.10.2020).

Conclusioni

Nel contesto normativo sopra descritto, è opportuno inserire nei contratti di appalto privati una specifica clausola che legittima le parti a rinegoziare le condizioni del rapporto in presenza di condizioni sopravvenute del tutto impreviste che esulano dall’alea normale e che alterano sensibilmente l’equilibrio economico del contratto. Al contempo, bisogna tenere presente che la parte tenuta alla rinegoziazione potrà essere considerata inadempiente solamente se si rifiuta di intraprendere il confronto oppure se conduce trattative maliziose, non potendo l’obbligo di rinegoziazione includere anche la conclusione di un contratto alle diverse condizioni volute dal contraente svantaggiato (Relazione Tecnica n. 56; Tribunale di Milano, 11 novembre 2024).

In alternativa, è possibile richiamare nel contratto di appalto l’art. 9, commi 1 e 3 del Codice dei Contratti Pubblici, nella parte in cui accorda alla parte svantaggiata il diritto di rinegoziare il contenuto del contratto al fine ripristinare l’equilibrio negoziale venuto meno. Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato in modo chiaro – e trattando del diverso istituto delle riserve – che quando un contratto di appalto privato richiama norme degli appalti pubblici, queste si applicano, ove compatibili, e diventano vincolanti (Cassazione n. 10235/2025).

Key takeaways

  1. L’art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) sancisce l’obbligo di rinegoziazione dei contratti al sopraggiungere di aventi straordinarie e imprevedibili che esulano dalla normale alea e che alterano in modo sensibile l’equilibrio del contratto;
  2. Il Codice civile non contiene una disposizione che consente di rinegoziare il contenuto del contratto al sopraggiungere di circostanze imprevedibili in grado di alterare in modo sensibile l’equilibrio economico originariamente voluto dalle parti
  3. La Giurisprudenza ha rinvenuto la fonte dell’obbligo di rinegoziazione nei principi generali di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., secondo cui sussiste un generale dovere di cooperazione nell’adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
  4. L’obbligo di rinegoziazione, secondo la Relazione n. 56 della Corte di Cassazione, si sostanzia nel dovere di rinegoziare in buona fede le condizioni del contratto divenuto “squilibrato” e non anche di raggiungere il diverso accordo modificativo voluto dalla parte svantaggiata;
  5. L’inadempimento dell’obbligo di rinegoziazione, secondo la Suprema Corte, darebbe diritto al risarcimento del danno e, in presenza dei presupposti, ad una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto modificativo non conclusosi per inadempimento della controparte

Avv. Giulia Chiari


Articolo redatto senza utilizzo di AI; eventuali utilizzi sono limitati a elementi accessori.