La bancarotta fraudolenta
L’art. 322 CII disciplina le principali condotte di bancarotta fraudolenta dell’imprenditore fallito, tra cui la distrazione del patrimonio, l’alterazione delle scritture contabili e la concessione di indebite preferenze ai creditori. L’art. 329 CII estende la responsabilità per bancarotta fraudolenta anche ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e all’amministratore di fatto, prevedendo le medesime pene quando tali soggetti realizzino le condotte tipizzate o contribuiscano a cagionare il dissesto mediante reati societari o operazioni dolose, oppure omettano di impedire fatti illeciti dei quali fossero a conoscenza.