Avv. NORBERTO SALZA
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Esperienze professionali
L’Avv. Norberto Salza si è laureato in giurisprudenza presso l’Università̀ Federico II di Napoli ed è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. Ha conseguito il Master di II Livello in Diritto Penale d’Impresa presso la LUISS. Prima di avviare il proprio studio e di unirsi a DRBG studio legale e tributario, ha inoltre collaborato con lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, sede di Milano.
Aree di attività
L’Avv. Norberto Salza ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito del Diritto penale d’Impresa, assistendo persone fisiche e giuridiche coinvolte in reati societari, finanziari, fallimentari e reati contro la pubblica amministrazione.
Lingue
Italiano, inglese e tedesco.
Ultimi articoli
Il reato di falso in bilancio
Il reato di falso in bilancio è qui esaminato sotto il profilo dei soggetti attivi, della natura di reato proprio e di pericolo, delle condotte commissive e omissive e del dolo specifico. Sono richiamate le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificati dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, nonché le distinzioni tra falso oggettivo, valutativo e qualitativo, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 27 maggio 2016, n. 22474. Su tali basi si sviluppa l’analisi sistematica della disciplina.
La bancarotta fraudolenta
L’art. 322 CII disciplina le principali condotte di bancarotta fraudolenta dell’imprenditore fallito, tra cui la distrazione del patrimonio, l’alterazione delle scritture contabili e la concessione di indebite preferenze ai creditori. L’art. 329 CII estende la responsabilità per bancarotta fraudolenta anche ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e all’amministratore di fatto, prevedendo le medesime pene quando tali soggetti realizzino le condotte tipizzate o contribuiscano a cagionare il dissesto mediante reati societari o operazioni dolose, oppure omettano di impedire fatti illeciti dei quali fossero a conoscenza.
L’amministrazione di fatto
L’art. 2639 c.c. estende la responsabilità degli amministratori anche a chi, pur senza nomina formale, eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici della gestione societaria. La giurisprudenza ha così equiparato l’amministratore di fatto a quello di diritto, riconoscendogli gli stessi doveri e profili di responsabilità in caso di mala gestio o violazione degli obblighi di corretta amministrazione.