La distinzione tra appalto privato e appalto pubblico assume particolare rilievo anche sul piano penale. Nell’esecuzione di un appalto possono venire in considerazione diverse fattispecie di reato, ad esempio in materia edilizia, ambientale o di sicurezza sul lavoro. Per comprendere la disciplina applicabile in tema di responsabilità nei contratti di appalto connessa all’ambito della sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. La norma cardine è l’art. 26.
INDICE DEI CONTENUTI
Nozioni preliminari: il contratto di appalto
L’articolo 1655 c.c. definisce il contratto di appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Nel contratto di appalto, i contraenti sono due:
- il committente, ossia colui che commissiona l’esecuzione dell’opera o la prestazione di un servizio;
- l’appaltatore, ossia il soggetto che dovrà eseguire l’opera o prestare il servizio, mediante l’organizzazione dei mezzi e assumendone il rischio. Solitamente si tratta, quindi, di un imprenditore.
L’appaltatore può, a sua volta, affidare a un terzo l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto, mediante la conclusione di un contratto di subappalto, il quale è ammissibile soltanto se il committente lo ha autorizzato (art. 1656 c.c.). Il subappaltatore, pertanto, opera sulla base di un autonomo rapporto contrattuale con l’appaltatore, pur nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto principale.
L’appalto può essere stipulato tra soggetti privati oppure il committente può essere una pubblica amministrazione o un altro soggetto rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici. In quest’ultimo caso, si parla di appalto pubblico, soggetto, in particolare, alla disciplina contenuta nel D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici.
La distinzione tra appalto privato e appalto pubblico assume particolare rilievo anche sul piano penale. Se, infatti, nell’esecuzione di un appalto possono venire in considerazione diverse fattispecie di reato – ad esempio in materia edilizia, ambientale o di sicurezza sul lavoro – nell’ambito degli appalti pubblici possono assumere ulteriore rilevanza le condotte che incidono sulla regolarità delle procedure di affidamento e sui rapporti con la pubblica amministrazione, comprese, nei casi previsti dalla legge, le ipotesi dei reati contro la pubblica amministrazione.
Responsabilità penale dell’appaltatore e sicurezza sul lavoro
L’appaltatore risponde penalmente per le proprie condotte omissive o commissive, perpetrate nell’ambito dell’esecuzione dell’opera o nella prestazione del servizio.
Nello specifico, per comprendere la disciplina applicabile in tema di responsabilità nei contratti di appalto connessa all’ambito della sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
La norma cardine è l’art. 26, il quale, inter alia, statuisce che “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. […];
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori.
Come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, il datore di lavoro ricopre una posizione di garanzia, egli cioè deve verificare l’idoneità dell’appaltatore all’esecuzione del contratto.
“Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore), anche al committente.
Conseguentemente, la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l’evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.
Più in particolare, l’affermazione della responsabilità del committente presuppone la verifica, in concreto, dell’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2025, n. 3715).
Ciò comporta che l’appaltatore, in qualità di datore di lavoro dei propri dipendenti, è titolare degli obblighi di prevenzione e protezione posti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e può rispondere penalmente della loro violazione, qualora ne ricorrano i presupposti. Egli è responsabile, poiché nell’”organizzazione dei mezzi”, deve predisporre tutte le cautele idonee a prevenire eventuali incidenti.
Ciò, tuttavia, non esclude che possa configurarsi la responsabilità penale del committente qualora quest’ultimo abbia violato specifici obblighi posti a suo carico e tale violazione abbia avuto un’efficacia causale nella produzione dell’evento (culpa in vigilando).
Conseguentemente, qualora l’evento lesivo che le norme di prevenzione miravano a evitare si realizzi proprio a causa della violazione di queste ultime, l’appaltatore e, ove ne ricorrano i presupposti, il committente possono essere chiamati a rispondere, rispettivamente, del reato di lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, di omicidio colposo.
Coerentemente con tale impostazione, l’appaltatore è corresponsabile con il subappaltatore: “l’appaltatore datore di lavoro, a fortiori nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, non solo per la scelta dell’impresa e in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte del subappaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini, ma soprattutto con riguardo al dovere di coordinare la sua attività con quella dell’impresa subappaltatrice” (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2024, n. 17682).
Nei contratti di subappalto, quindi, l’appaltatore, ricopre la figura del committente interno; perciò, deve assolvere agli obblighi di vigilanza e controllo, verificando l’idoneità del subappaltatore alla realizzazione dell’opera.
Limiti alla posizione di garanzia del committente
Come rilevato dalla giurisprudenza, non è ammissibile la richiesta che il committente eserciti un controllo continuo sull’esecuzione dell’opera: “il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), che al committente, questa sezione ha però avvertito la necessità che tale principio non conosca una applicazione automatica, “…non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, “…occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 2016, n. 23171).
Si tratta pertanto di un’analisi fattuale, da effettuarsi con riferimento al caso concreto. A tal proposito, secondo la Cassazione, risulta rilevante l’analisi dei criteri che sono stati utilizzati dal committente nella scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, tramite la verifica dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, nonché delle capacità tecnico professionali, proporzionate al tipo di attività commissionata e alle modalità di realizzazione della stessa. Più oltre, in determinate circostanze, la valutazione riguarda la specificità del rischio. Può, infatti, escludersi la responsabilità del datore di lavoro e dunque del committente allorché il rischio sia connesso ad una competenza tecnico settoriale, ma deve precisarsi, a titolo esemplificativo, che “non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Cass. pen, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 26490).
Key Takeaways
- i contratti di appalto e subappalto sono regolati dagli artt. 1655 e 1656 c.c.;
- esistono due diversi tipi di appalto: pubblico e privato. Gli appalti pubblici soggiacciono alla disciplina del Codice degli appalti pubblici;
- in tema di responsabilità penale, i rischi connessi agli appalti riguardano: la sicurezza sul lavoro, i reati ambientali e gli abusi edilizi;
- con riferimento al tema della sicurezza sul lavoro, l’appaltatore è responsabile, in qualità di datore di lavoro della violazione delle norme contro gli infortuni e nel caso in di realizzazione dell’evento risponde per lesioni e nei casi più gravi di omicidio colposo;
- il committente non è escluso dalla responsabilità penale, allorché venga provato che abbia violato gli obblighi di vigilanza e controllo imposti dalla legge;
- la Cassazione ammette l’esclusione della responsabilità in base ad una valutazione sul fatto concreto, basata sui criteri di scelta dell’appaltatore e sulla specificità del rischio.
Avv. Norberto Salza – Dr.ssa Giulia Maffini
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