Dalle varie ipotesi di responsabilità previste dal nostro ordinamento giuridico possono discendere danni di natura patrimoniale o non patrimoniale. Giova esaminare le nozioni e le distinzioni che caratterizzano tali categorie, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e i criteri rilevanti ai fini della prova e della liquidazione del danno, con particolare riguardo al ricorso alla valutazione equitativa del giudice.
INDICE DEI CONTENUTI
Premessa
Dalle diverse ipotesi di responsabilità previste dal nostro ordinamento giuridico, possono scaturire, a seconda dei casi, danni di natura “patrimoniale” o “non patrimoniale. L’impianto normativo generale è contenuto nel nostro Codice Civile, salvo deroghe e casistiche dettagliate in leggi speciali soprattutto avuto riguardo al “danno non patrimoniale”.
Il quadro normativo di riferimento
Il danno patrimoniale è disciplinato:
- dall’art. 1223 c.c., il quale sancisce che: «il risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».
Il danno patrimoniale può conseguire tanto a ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale
ex art. 1218 c.c. («il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»), quanto ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale, di cui all’art. 2043 c.c. («qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»), stante il richiamo espresso operato dall’art. 2056 c.c. («il risarcimento dovuto al danneggiamento si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227»). Il danno patrimoniale si suddivide in due tipologie: danno emergente e lucro cessante - Il danno non patrimoniale, invece, è innanzitutto previsto dall’art. 2059 c.c., il quale stabilisce che «il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi determinati dalla legge».
Il danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante
Quando viene prospettato un danno di natura patrimoniale, indipendentemente che derivi dall’inadempimento contrattuale o dal fatto illecito, esso viene articolato in danno emergente e lucro cessante.
Il danno emergente costituisce la perdita subita dal creditore, a detrimento del proprio patrimonio; mentre il lucro cessante rappresenta il mancato guadagno.
Affinché il danno patrimoniale venga liquidato, è necessario che il creditore/il soggetto leso alleghi la prova: (i) dell’inadempimento/del fatto doloso o colposo che ha prodotto il danno; (ii) della quantificazione del danno di cui chiede il risarcimento; (iii) del nesso di causalità tra la condotta e il danno ossia il danno deve essere conseguenza diretta ed immediata dell’illecito contrattuale o extra-contrattuale.
Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare il giudice può procedere anche ad una valutazione in via equitativa (art. 1226 c.c.). Inoltre, sempre avuto riguardo alla quantificazione del danno, il giudice deve vagliare anche il comportamento della persona lesa, infatti l’art. 1227 c.c. sancisce che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate». Inoltre, nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, il giudice, allorché verifichi l’assenza del dolo in capo al debitore, è tenuto a liquidare esclusivamente il danno c.d. prevedibile, ossia il danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.).
Il danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale incontra la sua disciplina nel codice civile nell’art. 2059 c.c., il quale costituisce una norma di rinvio. essendo lo stesso
regolato all’interno di alcune legislazioni speciali, oltre che del codice penale; ed infatti,ai sensi dell’art. 185 c.p. «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [2059], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
Sempre in relazione al danno “non patrimoniale”, inoltre, un ruolo rilevante è stato ricoperto dalla giurisprudenza, la quale in particolare con due note sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 26975), è intervenuta sulla disciplina del danno non patrimoniale.
La Cassazione ha statuito che, oltre alle ipotesi di reato ovvero quelle prospettate nelle legislazioni speciali che prevedono espressamente il danno non patrimoniale, esso può essere liquidato anche ogniqualvolta venga provata una lesione qualificata di uno dei diritti inviolabili della persona: «al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dal D.lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). […].
Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (Sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).
Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (Sent. n. 25157/2008)» (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che stante il catalogo aperto di cui all’art. 2 della Cost., sono rinvenibili molte altre ipotesi di lesione dei diritti personalissimi che danno luogo al risarcimento del danno non patrimoniale, purché, si ribadisce, si tratti di una lesione qualificata; pertanto, anche il compito di rinvenire queste ipotesi è rimesso al prudente apprezzamento del giudice che, caso per caso, potrà ricorrere ad una valutazione anche equitativa dello stesso.
L’evoluzione giurisprudenziale ha inoltre ammesso che il danno non patrimoniale potesse essere liquidato anche in ipotesi di responsabilità contrattuale, nei casi in cui dall’inadempimento scaturisca altresì la lesione di un diritto inviolabile.
Il danno “non patrimoniale” può essere di due tipi principali: danno biologico e danno morale.
- Il danno biologico si configura ogniqualvolta un soggetto venga leso nella sua integrità psicofisica, a titolo esemplificativo a fronte di un intervento chirurgico o di un sinistro stradale.
- Il danno morale, invece, viene identificato quale turbamento d’animo.
Anche nell’ipotesi in cui si prospetti un danno di natura non patrimoniale, è necessario che il soggetto che sostiene di averlo subito alleghi la prova: (i) dell’esistenza del fatto doloso o colposo, (ii) del danno, (iii) del nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Rispetto al danno patrimoniale, la liquidazione del danno non patrimoniale è più difficoltosa, data l’assenza di parametri oggettivi attraverso cui valutarlo. Pertanto, come già osservato, l’unico criterio su cui il giudice può basarsi è la valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., a cui rinvia l’art. 2056 c.c.
Con rifermento al danno biologico, la valutazione è divenuta più agevole grazie alla predisposizione di alcune tabelle valevoli su tutto il territorio nazionale: esse sono indicate agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ed attribuiscono un valore monetario alle menomazioni di natura psico-fisica che un soggetto ha subito a fronte di un fatto illecito.
L’intervento delle suddette tabelle, nonché del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, il quale istituisce una tabella unica nazionale per le lesioni di lieve entità, ha uniformato la disciplina, di modo che fosse sottratta alle prassi giurisprudenziali di ogni territorio, anche se solo limitatamente al danno biologico.
Conclusioni
Le diverse ipotesi di responsabilità, contrattuale o extra-contrattuale, possono generare danni di natura “patrimoniale” e/o “non patrimoniale”. Nella valutazione dei danni, molto spesso il giudice ricorre alla valutazione equitativa; ciò risulta ancor più frequente nei casi di domande giudiziali tese al risarcimento di danni “non patrimoniali” che, per definizione, risultano di più ardua quantificazione, salve ipotesi normativamente previste (come il caso del Codice delle Assicurazioni).
Key Takeaways
- La responsabilità civile può essere di natura contrattuale o extra contrattuale ed entrambe possono generare danni patrimoniali e non patrimoniali;
- la differenza tra il danno patrimoniale e non patrimoniale è da rinvenirsi nella valutazione economica che può essere ascritta al danno stesso;
- la disciplina si rinviene nel codice civile e limitatamente al danno non patrimoniale anche in alcune leggi speciali ovvero nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nelle sentenze gemelle di San Martino del 2008;
- il danno patrimoniale si distingue tipicamente in due voci, disciplinate dall’art. 1223 c.c., ossia: il danno emergente ed il lucro cessante;
- per il danno non patrimoniale, invece, la giurisprudenza ha chiarito che le distinzioni, hanno mera natura descrittiva, ma che si tratta di un catalogo aperto, soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui sono lesi i diritti personalissimi;
- ai fini della liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, l’attore deve provare: l’esistenza dell’inadempimento/del fatto illecito; l’esistenza del danno patito; il nesso di causalità tra la condotta e il danno;
- la liquidazione del danno patrimoniale, essendo economicamente valutabile, avviene da parte del giudice in base alle voci di danno di cui si chiede la riparazione, salvo che non sia possibile stabilirlo e dunque si procede in via equitativa;
- la liquidazione del danno non patrimoniale, invece, non essendo economicamente valutabile, viene rimesso al prudente apprezzamento del giudice in via equitativa, salvo che per il danno biologico, sono previste alcune tabelle nel codice delle assicurazioni e nel D.P.R. n. 12/2025, le quali attribuiscono un valore monetario alla lesione fisica.
Avv. Daniele de Russis