Nell’ambito del diritto societario, accanto alle azioni e alle obbligazioni, il codice civile prevede gli Strumenti Finanziari Partecipativi, strumenti intermedi che non conferiscono la qualità di socio, ma nemmeno costituiscono un mero rapporto di credito. A fronte di un apporto, il titolare degli SFP acquisisce diritti patrimoniali e/o amministrativi, come disciplinati dallo Statuto. Gli SFP sono strumenti finalizzati a reperire investimenti nell’interesse dell’attività di impresa e, nelle Start-Up e nelle PMI, consentono di reperire investimenti senza necessità di disgregare l’assetto sociale.
INDICE DEI CONTENUTI
Premessa
Nell’ambito del diritto societario ed in particolare modo con riguardo alle S.p.A. quando si parla di strumenti finanziari, si fa riferimento alle azioni, espressione del capitale di rischio; ed alle obbligazioni, espressione del capitale di debito.
Le azioni, il cui valore dipende dall’ammontare del conferimento del socio, consentono a quest’ultimo di acquisire diritti patrimoniali, ossia il diritto alla distribuzione degli utili; nonché diritti amministrativi, come il diritto di voto all’assemblea dei soci; diritti di ispezione e controllo; nonché diritti di informazione.
Le obbligazioni, invece, sono titoli di credito, emessi dalla società con il fine di procurarsi le risorse finanziarie per lo svolgimento dell’attività di impresa. Il titolare delle obbligazioni vanta esclusivamente diritti di natura patrimoniale, ossia il diritto al rimborso del capitale prestato, oltre gli interessi.
Accanto a tali istituti, il codice civile prevede alcuni strumenti intermedi, che non conferiscono la qualità di socio, ma nemmeno costituiscono un mero rapporto di credito. L’art. 2346 comma 6 c.c. statuisce che “Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione” (c.d. SFP).
La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi
L’emissione degli SFP soggiace alla piena autonomia statutaria: i soci, all’interno dello Statuto, possono indicare le modalità, le condizioni dell’emissione, nonché i diritti ad essi connessi.
Ebbene, a fronte di un apporto, in denaro, in natura od anche in opera o servizi, purché suscettibili di valutazione economica, il soggetto titolare degli SFP acquisisce alcuni diritti patrimoniali e/o amministrativi, come disciplinati dallo Statuto.
Dal punto di vista patrimoniale, al titolare degli strumenti possono essere attribuiti alternativamente i seguenti diritti:
- la partecipazione ad una parte degli utili, con rischio di partecipazione alle perdite, nei limiti dell’apporto eseguito;
- la partecipazione ad una parte degli utili, con credito al rimborso dell’apporto.
Dal punto di vista amministrativo, il codice civile impone un’unica preclusione: l’impossibilità per il soggetto titolare dell’SFP di partecipare all’assemblea dei soci e ciò in quanto, l’acquisto di un SFP, non permette di conseguire lo status di socio. Tuttavia, è possibile che lo Statuto preveda la possibilità per i titolari degli SFP di esprimere il proprio voto in merito ad argomenti specificamente indicati ai sensi dell’art. 2351 comma 5 c.c., il quale stabilisce che “Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano”. Oltre al diritto di voto, poi, al titolare degli SFP possono essere attribuiti anche diritti di controllo sulla gestione societaria, come spettanti ai soci.
Orbene, come anticipato, dall’acquisto di un SFP, non necessariamente deriva l’acquisizione di tutti i diritti suesposti: è lo Statuto a prevedere la combinazione degli stessi.
Per quanto riguarda gli SFP con diritto al rimborso dell’apporto, lo Statuto prevede il termine dell’emissione: da quel momento, dunque, il soggetto potrà domandare il rimborso. Inoltre, secondo la prassi è anche possibile procedere alla conversione degli SFP in azioni, applicando, dunque, per analogia la disciplina a cui sono soggette le obbligazioni, ex art. 2420-bis c.c.
Gli strumenti finanziari partecipativi e il bilancio
Dal punto di vista contabile, gli apporti non sono equiparabili ai conferimenti, pertanto questi ultimi non possono essere imputati al capitale. La forma più comune di contabilizzazione è la creazione di una riserva tra le voci del patrimonio netto c.d. “Riserva SFP”, in cui confluisce l’ammontare dell’apporto. Inoltre, l’art. 2427 comma 1 n. 19 c.c., precisa che, qualora vengano emessi SFP, in nota integrativa debba essere riportato “il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”.
I soggetti titolari di strumenti finanziari partecipativi
Dalla disciplina suesposta si evince che gli SFP sono strumenti finalizzati a reperire investimenti, nell’interesse dell’attività di impresa. Chiunque può acquistare un SFP ed in particolare vi sono due categorie di soggetti che meritano un approfondimento.
La società può destinare alcuni SFP ai dipendenti della stessa o di alcune società controllate, ai sensi dell’art. 2349 comma 2 c.c., purché sia assunta una delibera dall’assemblea straordinaria.
Inoltre, gli stessi vengono spesso utilizzati dalle società in crisi, anche nel contesto delle procedure concorsuali, attraverso l’offerta ai creditori. Di fatto, il valore dell’apporto a fronte del quale vengono emessi gli SFP viene compensato con il debito della società emittente. Gli SFP sono molto utilizzati nella prassi, perché, oltre ad attribuire diritti di natura patrimoniale, attribuiscono anche diritti di natura amministrativa e dunque il creditore può verificare direttamente l’andamento della società.
L’utilità degli strumenti finanziari partecipativi nelle S.r.l., nelle Start-Up e nelle PMI innovative
Infine, deve precisarsi che, seppur gli strumenti finanziari partecipativi siano stati introdotti con la Riforma del 2003, avendo come riferimento le S.p.A., a seguito del Decreto Crescita 2.0. (D.L. n. 179/2012, convertito con la L. n. 221/2012) e del Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015, convertito con la L. n. 33/2015), i quali hanno introdotto rispettivamente le figure delle Start-Up e delle PMI innovative, gli SFP sono stati estesi anche alle S.r.l.
In particolare, nelle Start-Up e nelle PMI, gli SFP sono molto utili, in quanto, essendo tipicamente imprese di piccole dimensioni, consentono di reperire investimenti, senza necessità di disgregare l’assetto sociale.
Key-Takeaways
- Gli SFP sono strumenti finanziari intermedi tra le azioni e le obbligazioni, essi sono regolati dall’art. 2346, comma 6 c.c.;
- gli SFP attribuiscono diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto all’assemblea dei soci;
- l’art. 2351 comma 5 c.c., però prevede che i titolari degli SFP possano essere dotati di voto limitatamente ad alcuni argomenti ed inoltre che possano nominare un membro indipendente del C.d.A. o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio sindacale;
- lo Statuto della società regola le attribuzioni dei diritti, l’emissione e la disciplina degli SFP;
- all’interno del bilancio solitamente viene creata una “Riserva SFP”, poiché essi non possono essere imputati al capitale e in nota integrativa devono essere indicati i diritti ad essi connessi;
- gli SFP possono essere anche acquistati dai dipendenti della società o di alcune società controllate, purché la decisione sia assunta con delibera dell’assemblea straordinaria (art. 2349 comma 2 c.c.);
- gli SFP, inoltre, possono essere utilizzati dalle società in crisi, offrendo ai creditori la compensazione tra il valore dell’apporto e il debito della società emittente;
- nonostante fossero stati concepiti, nella Riforma del 2003 per le S.p.A., gli SFP, sono stati estesi anche alle S.r.l., Start-Up e PMI innovative.
Avv. Daniele de Russis – Giulia Maffini
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