Il concordato preventivo è uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, volto a prevenire la liquidazione giudiziale. La procedura può incidere significativamente sulla posizione e sui diritti dei soci delle società di capitali. Gli artt. 120-bis, 120-ter e 120-quater CCII prevedono specifici strumenti di tutela e diritti di intervento dei soci nelle diverse fasi della procedura concordataria, dall’accesso fino all’omologazione.
INDICE DEI CONTENUTI
Premessa
Il Concordato preventivo costituisce uno dei rimedi indicati nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 83/2022, in applicazione della Direttiva UE (2019/1023), c.d. Insolvency.
Si tratta di strumento di regolazione della crisi, volto a prevenire la liquidazione giudiziale, attraverso la proposta al ceto creditorio di una percentuale di soddisfazione dei loro crediti.
A seconda della struttura del piano, i creditori possono essere soddisfatti, alternativamente, attraverso i proventi derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, nel concordato in continuità aziendale, oppure mediante la liquidazione del patrimonio sociale e la distribuzione del ricavato della dismissione degli assets aziendali, nel concordato liquidatorio.
In sintesi, la procedura concordataria si compone di cinque fasi:
- il deposito della domanda di concordato preventivo, mediante ricorso dinnanzi al Tribunale (con allegazione della proposta di piano concordatario) [1];
- l’ammissione al concordato, con contestuale nomina del Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato;
- l’Adunanza dei creditori, per l’espressione del voto al piano concordatario;
- il giudizio di omologazione;
- l’esecuzione del piano omologato.
In questo contesto, assume particolare rilievo la posizione dei soci delle società di capitali, i cui diritti possono essere significativamente incisi dalla soluzione adottata per la regolazione della crisi.
Il ruolo dei soci nel deposito della domanda
Nelle società di capitali, la decisione di accedere al Concordato preventivo – e più in generale a qualsiasi strumento di regolazione della crisi – spetta in via esclusiva agli amministratori, senza necessità di una delibera assembleare, il che esautora completamente i soci da tale decisione.
L’art. 120-bis CCII statuisce che “L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società”.
Tale impostazione deve ritenersi condivisibile, considerando che agli amministratori è rimesso l’obbligo di rilevare tempestivamente la crisi e predisporre gli assetti organizzativi idonei a farvi fronte. D’altronde l’art. 2086, comma 2 c.c. statuisce che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Tuttavia, accanto alla responsabilità dell’organo amministrativo, il quale per l’appunto deve agire nell’interesse della Società, rilevando la crisi, anche per tutelare il ceto creditorio, si pongono gli interessi dei soci, i quali potrebbero subire gli effetti negativi della procedura concordataria, con particolare riferimento ai loro diritti di partecipazione.
Per tale ragione, gli artt. 120-bis, 120-ter, 120-quater CCII hanno introdotto alcuni strumenti di tutela per i soci, in fase di accesso, di voto della proposta concordataria e di omologazione.
I diritti dei soci in fase di accesso alla procedura
La prima forma di tutela riconosciuta ai soci è rappresentata dal diritto all’informazione.
L’art. 120-bis, comma 3, CCII prevede infatti che gli amministratori siano tenuti a comunicare ai soci la decisione di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente sul relativo andamento.
La previsione assume particolare rilievo proprio in considerazione del fatto che la decisione di accesso alla procedura non richiede una preventiva deliberazione assembleare.
Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo volto a garantire ai soci la conoscibilità delle scelte assunte dagli amministratori e dell’evoluzione della procedura, senza tuttavia attribuire loro un potere di veto sulla decisione di accesso.
Secondo un orientamento dottrinale, l’obbligo informativo dovrebbe essere assolto, in una prima fase, attraverso una rappresentazione sufficientemente completa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, delle cause e dell’entità della crisi, nonché dello strumento prescelto e delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione.
L’informativa dovrebbe inoltre riguardare il contenuto della proposta e del piano, con particolare riferimento alle eventuali modifiche statutarie e alle operazioni straordinarie già deliberate o programmate.
Nel corso della procedura, l’obbligo informativo dovrebbe poi estendersi agli atti e agli eventi maggiormente rilevanti ai fini dell’attuazione del piano e dell’evoluzione della situazione societaria.
Accanto al diritto all’informazione, il CCII riconosce ai soci una forma di partecipazione ancora più incisiva.
Non solo, l’art. 120-bis comma 5 CCII prevede la possibilità per i soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, di formulare una proposta concorrente – alternativa del piano, depositata dagli amministratori. In particolare, l’art. 120-bis comma 5 CCII, rimanda all’art. 90 CCII, il quale ammette i creditori al deposito di una proposta concorrente.
Tale attribuzione viene letta, in particolare dalla dottrina, in maniera favorevole, dal momento che ciò da un lato consente ai soci di intervenire in maniera concreta nell’ambito del concordato e contemporaneamente favorisce la competitività, nella misura in cui tra un ventaglio di proposte, è possibile optare per quella che consente un miglior soddisfo per i creditori.
L’art. 90 CCII, tuttavia, impone un limite al deposito delle proposte concorrenti, qualora la relazione dell’attestatore certifichi che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari.
I diritti dei soci in fase di voto della proposta
Un ulteriore momento di partecipazione dei soci è disciplinato dall’art. 120-ter CCII, che introduce un vero e proprio potere di “voice” nell’ambito della procedura concordataria, attraverso l’inserimento dei soci nelle classi chiamate a esprimersi sulla proposta e sul piano [2].
La norma in commento prevede, due diverse ipotesi di classamento:
- facoltativa, allorché la proposta concordataria non implichi la modifica dei diritti di partecipazione dei soci;
- obbligatoria, quando il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Il classamento dei soci dipende dai diritti riconosciuti agli stessi dallo Statuto: ciò è coerente con la ratio stessa della divisione in classi, ovvero sia la riunione nella medesima di tutti coloro che hanno interessi omogenei.
Orbene, per quanto riguarda la disciplina del voto, la stessa ricalca quella prevista per il voto dei creditori: ciascun socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda.
È previsto, tuttavia, che qualora il socio non esprima il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente (art. 120-ter CCII).
I diritti dei soci in fase di omologazione
Infine, l’art. 120-quater comma 3 CCII stabilisce la possibilità per i soci di opporsi all’omologazione del piano concordatario, allorquando lo stesso sia peggiorativo dei loro interessi rispetto all’alternativa liquidatoria.
La legittimazione all’opposizione spetta ai soci dissenzienti.
La disposizione assume particolare rilievo poiché introduce una specifica forma di tutela nei confronti di un piano che, pur approvato secondo le regole proprie della procedura, possa determinare per i soci un trattamento deteriore rispetto a quello che essi potrebbero conseguire nello scenario alternativo considerato dalla norma.
Deve precisarsi che, secondo l’interpretazione dominante in dottrina, l’alternativa che i soci devono considerare è costituita dal valore che otterrebbero mediante la liquidazione del patrimonio as going concern – vale a dire in continuità aziendale.
Conclusioni
In conclusione, la disciplina introdotta dagli artt. 120-bis, 120-ter e 120-quater CCII evidenzia un significativo rafforzamento della posizione dei soci nell’ambito della procedura concordataria.
Benché ai soci non venga rimessa la decisione di accedere o meno al concordato preventivo – ma in generale agli strumenti di regolazione della crisi – si deve ritenere che il Legislatore con il Codice della Crisi, sia intervenuto positivamente a favore degli stessi, per consentire loro di intervenire in tutte le fasi della procedura, anche e soprattutto a tutela dei loro interessi.
Key – Takeaways
- il concordato preventivo costituisce uno dei rimedi previsti dal Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, finalizzato alla prevenzione della crisi;
- il concordato preventivo può essere in continuità aziendale o liquidatorio;
- la decisione sull’accesso al concordato spetta agli amministratori nelle società di capitali, i quali hanno il dovere ex art. 2086 c.c., di predisporre gli adeguati assetti anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi;
- gli artt. 120-bis, 120-ter e 120- quater CCII, tuttavia, introducono alcuni meccanismi di tutela per i soci, a cui vengono riconosciuti alcuni diritti di intervento nelle fasi della procedura concorsuale;
- l’art. 120-bis CCII prevede che gli amministratori abbiano degli obblighi informativi nei confronti dei soci sull’andamento della procedura e stabilisce, altresì, che i soci possano depositare una proposta concorrente di piano;
- l’art. 120-ter CCII disciplina il classamento dei soci, affinchè votino la proposta concordataria;
- l’art. 120-quater CCII, infine, statuisce la possibilità per i soci dissenzienti di opporsi all’omologazione, allorché il trattamento che riceverebbero con l’alternativa liquidatoria sarebbe migliore.
[1] Il CCII consente anche di presentare una domanda di ammissione al concordato preventivo “con riserva”, rispetto all’elaborazione del piano concordatario.
[2] Nell’ambito del concordato preventivo, infatti, tendenzialmente i creditori vengono ripartiti in classi, in base all’omogeneità degli interessi di cui sono portatori. Ciascuna classe, quindi, viene chiamata a votare la proposta concordataria.
Avv. Daniele de Russis – Giulia Maffini
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