L’art. 322 CII disciplina le principali condotte di bancarotta fraudolenta dell’imprenditore fallito, tra cui la distrazione del patrimonio, l’alterazione delle scritture contabili e la concessione di indebite preferenze ai creditori. L’art. 329 CII estende la responsabilità per bancarotta fraudolenta anche ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e all’amministratore di fatto, prevedendo le medesime pene quando tali soggetti realizzino le condotte tipizzate o contribuiscano a cagionare il dissesto mediante reati societari o operazioni dolose, oppure omettano di impedire fatti illeciti dei quali fossero a conoscenza.


Premessa

La bancarotta fraudolenta è un reato proprio, poiché il soggetto agente è l’imprenditore dichiarato fallito, il quale come si vedrà, pone in essere una serie di condotte volte ad arrecare pregiudizio ai creditori della società; tuttavia, sia la precedente L. fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), sia il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), hanno previsto che tale reato potesse avere anche natura impropria, estendendolo perciò anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite.

La bancarotta fraudolenta c.d. propria

La disciplina della bancarotta fraudolenta c.d. propria è contenuta nell’art. 322 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CII) (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il quale sancisce che:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Le condotte tipizzate nella norma vengono riferite a diverse tipologie di bancarotta fraudolenta e segnatamente:

  1. BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE: commessa dall’imprenditore che prima o dopo l’apertura della procedura fallimentare abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (art. 322, co. 1, n. 1) e co. 2 CII).
  2. BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE: commessa dall’imprenditore che prima o dopo l’apertura della procura fallimentare abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (art. 322, co. 1, n. 2) e co. 2 CII).
  3. BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE: commessa dall’imprenditore che prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (art. 322, co. 3 CII).

In tutti e tre i casi è richiesto il dolo specifico, quale elemento soggettivo, in quanto le condotte attuate devono essere preordinate al fine di arrecare pregiudizio ai creditori. Si tratta, inoltre, di un reato di pericolo, poiché non è necessario l’effettivo configurarsi del danno in capo ai creditori.

Il reato è procedibile d’ufficio e per effetto dell’art. 346 CII l’esercizio dell’azione penale avviene a seguito della comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Per la bancarotta patrimoniale e documentale, la pena prevista è da tre a dieci anni, mentre per quella preferenziale da uno a cinque, si applica inoltre la disciplina delle aggravanti ed attenuanti generiche come indicate nel codice penale.

La bancarotta fraudolenta c.d. impropria

Nelle società di capitali, che tendenzialmente hanno una struttura complessa, il controllo sulla gestione è demandata ad organi diversi, tra questi gli amministratori e i direttori generali che si occupano della c.d. corporate governance ovvero i sindaci e i revisori legali dei conti, i quali costituiscono gli organi di controllo deputati alla verifica dell’andamento economico-finanziario della società.

Orbene, proprio perché a tali soggetti è affidata la gestione del patrimonio sociale ovvero delle scritture contabili, sono astrattamente idonei a commettere il reato in commento, di qui la ratio dell’introduzione di una norma ad hoc, sia nella l. fallimentare che nel CII, in cui si estende loro quanto previsto all’art. 322 CII.

L’art. 329 CII, stabilisce infatti che:

«Si applicano le pene stabilite nell’articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dall’articolo 322, comma 1, se:

a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’articolo 322, comma 4».

Peraltro, il reato di bancarotta fraudolenta, con riferimento a queste figure si applica sia per le condotte indicate all’art. 322 CII, sia qualora gli stessi abbiano contribuito a cagionare il dissesto della società commettendo uno dei reati societari previsti dal c.c. ed indicati alla lett. a) dell’art- 329 CII ovvero abbiano cagionato il dissesto con dolo o con azioni dolose.

La Cassazione, rispetto alla lett. a), ha inoltre chiarito che dal punto di vista processuale non è sufficiente che sia stato commesso uno dei reati societari, affinché si configuri l’aggravamento del dissesto e dunque sussistano i presupposti per l’applicazione della norma, ma è necessario che sia provato anche il nesso di causalità[1].

La responsabilità dell’amministratore di fatto nel reato di bancarotta fraudolenta

La Suprema Corte si è ulteriormente pronunciata sulla responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati di bancarotta fraudolenta, ritenendo che qualora un soggetto, pur non essendo investito formalmente della carica di amministratore, abbia effettivamente un ruolo attivo nella gestione e ponga in essere una delle condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta, è ritenuto responsabile ugualmente.

A titolo esemplificativo, la Cassazione nella sentenza 36582/2025 ha osservato come «in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell’amministratore “di diritto”» (Cass. pen., Sez. V, 2 ottobre 2024, n.36582).

Peraltro, è stabilito l’obbligo dell’intero consiglio di amministrazione ed anche degli organi di controllo di impedire il reato, di cui erano a conoscenza, per essere esenti da responsabilità e tale obbligo è esteso anche all’amministratore di fatto: «in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore».

Pertanto, l’amministratore di fatto e l’amministratore investito formalmente della carica rispondono solidamente anche se le condotte sono state tenute soltanto da uno dei due, purché sussista la consapevolezza dell’illecito altrui commesso.

Conclusioni

La tipizzazione da parte del legislatore di più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta e l’estensione delle qualifiche soggettive, dimostra la volontà di abbracciare un sempre più ampio bacino di tutela. Pertanto, gli imprenditori, gli organi gestori ovvero gli organi di controllo delle società, devono osservare pedissequamente tutti gli obblighi che discendono dalla propria posizione e soprattutto non tenere condotte che possano arrecare pregiudizio ai creditori, in quanto la violazione degli stessi rischia di essere facilmente inquadrabile all’interno di una delle fattispecie di cui supra.

Key-Takeways

  1. La disciplina della bancarotta fraudolenta era contenuta nelle disposizioni della l. fallimentare, sostituita ad oggi dal codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza;
  2. si distingue la bancarotta fraudolenta c.d. propria, in cui il soggetto agente è identificato nell’imprenditore; da quella impropria, in cui i soggetti agenti sono gli amministratori, i direttori generali, gli organi di controllo e, per estensione, anche l’amministratore di fatto;
  3. le condotte indicate nella norma hanno concorso a distinguere tra: bancarotta fraudolenta patrimoniale; bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta preferenziale;
  4. per gli autori della bancarotta fraudolenta impropria si aggiungono ulteriori condotte dovute all’aver cagionato il dissesto della società;
  5. l’amministratore di fatto è ritenuto responsabile sia per l’aver commesso una delle condotte integranti la bancarotta fraudolenta, sia per non aver impedito il reato commesso da altri, qualora ne fosse a conoscenza.

Avv. Norberto Salza


[1] Cass. pen., Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 3197, ha osservato che «il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario, tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo, deve essere causa o concausa del dissesto societario».