La responsabilità degli amministratori di società per azioni si colloca all’interno di un sistema che attribuisce poteri gestori ampi, ma impone obblighi rigorosi di diligenza, correttezza e tutela del patrimonio sociale. L’ordinamento prevede specifiche azioni di responsabilità, differenziate in base ai soggetti legittimati, e richiede la puntuale dimostrazione dei relativi presupposti. In tale contesto si inserisce il limite della business judgement rule, che incide sulla sindacabilità delle scelte gestorie e ne definisce i confini alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale.
INDICE DEI CONTENUTI
Premessa
Come è noto, le società di capitali, in particolar modo le società per azioni, si caratterizzano per avere una rigida struttura organizzativa, tale per cui la gestione della società è rimessa all’organo amministrativo, nominato dai soci tramite delibera assembleare.
Per effetto della nomina, gli amministratori assumono:
- poteri: la rappresentanza legale e processuale;
- obblighi: la conservazione del patrimonio sociale, la redazione delle scritture contabili, la predisposizione di adeguati assetti organizzativi idonei a prevenire i segnali della crisi; il perseguimento dell’oggetto sociale.
Più in generale gli amministratori devono adempiere alle obbligazioni discendenti dalla legge e dallo Statuto con diligenza e soprattutto senza compiere atti che possano andare a detrimento della società, dei soci e dei creditori.
L’articolo 2392 c.c. statuisce che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”; mentre l’articolo 2394 c.c. stabilisce che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Nel caso in cui ciò non si verifichi, gli amministratori si espongono alla possibilità che venga instaurata nei loro confronti un’azione di responsabilità ex artt. 2393, 2393-bis, 2394 comma 2, 2395 c.c.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è disciplinata da diverse norme del codice civile, le quali si differenziano in relazione ai soggetti legittimati a proporla:
- l’articolo 2393 c.c. disciplina l’azione di responsabilità instaurata dalla società e affinchè possa essere esperita è necessario che sia intervenuta una deliberazione dell’assemblea dei soci, anche qualora la società fosse in liquidazione ovvero l’azione promossa dal collegio sindacale a seguito di delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti (comma 3);
- l’articolo 2393-bis c.c. riguarda l’azione di responsabilità promossa dai soci che rappresentano 1/5 del capitale sociale ovvero la diversa misura prevista dallo Statuto non superiore ad 1/3;
- l’articolo 2394 comma 2 c.c. inerisce all’azione di responsabilità esperita dai creditori sociali, allorché il patrimonio sociale sia insufficiente al soddisfacimento dei crediti;
- l’articolo 2395 c.c., infine, costituisce una norma de residuo, in quanto, prevede che “le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”.
I legittimati, che si tratti della società, del Collegio sindacale, dei soci, dei creditori ovvero dei terzi, dovranno provare ex art. 2697 c.c. la sussistenza dei presupposti dell’azione: (i) l’esistenza di condotte attive o omissive, dolose o colpose compiute dagli amministratori in violazione degli obblighi discendenti dalla legge o dallo Statuto; (ii) l’esistenza di un danno arrecato alla società, e/o al socio, e/o al creditore e/o al terzo; (iii) il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
È importante precisare che, affinchè il giudice dichiari la responsabilità degli amministratori, con conseguente revoca dell’incarico (qualora non sia ancora cessato) e pronunci la condanna al risarcimento del danno, i presupposti di cui supra debbono essere cumulativamente e pienamente provati dalla parte attrice.
La business judgement rule
Nel provare le condotte poste in essere dagli amministratori, i legittimati dovranno osservare il principio dell’insindacabilità delle scelte gestorie, noto come business judgement rule.
Con “scelte gestorie” si debbono intendere gli atti posti in essere dagli amministratori al fine di perseguire l’oggetto sociale ovvero le scelte organizzative, intese – dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e l’insolvenza – come la predisposizione degli adeguati assetti.
A livello processuale, la business judgement rule rappresenta un limite per il giudice, il quale nella valutazione della responsabilità degli amministratori non può sindacare il merito delle scelte gestorie.
Ciò tutela gli amministratori dalla soccombenza nei casi in cui optino per scelte imprenditoriali che poi si rivelino infruttuose, purché compiute in buona fede, valutando i rischi, nell’interesse della società e con l’unico obiettivo di perseguire l’oggetto sociale: “all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (per tutte, quanto al vecchio testo dell’art. 2392: Cass. n. 3652 del 1997, n. 3409 del 2013, n. 1783 del 2015)” (Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069).
Difatti, la business judgement rule incontra un duplice limite:
- quando le scelte gestorie non sono state legittimamente assunte;
- quando vengono intraprese iniziative economiche palesemente irragionevoli, arbitrarie e imprudenti.
A tal proposito, anche i Tribunali e le Corti, nell’affrontare i casi concreti, hanno contribuito a formare un’ampia casistica per attribuire un significato al principio in commento. A titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Imprese, 15 settembre 2020, la quale ha statuito quanto segue: “il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto. La giurisprudenza ha, infatti, elaborato due particolari limiti. Il primo è che la scelta di gestione è insindacabile solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta); il secondo è che la scelta è insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre) […]. Similmente, anche il Tribunale di Parma del 28 marzo 2013 ha stabilito che “sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che, come si è detto, il controllo dell’Autorità Giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi. In secondo luogo, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa”.
Come si evince, la business judgement rule costituisce un concetto legale, non normativamente disciplinato ed infatti è la giurisprudenza ad averlo costruito. Ed è la stessa Corte di cassazione ad aver rilevato che dal rafforzamento degli adeguati assetti, potrebbe derivare una compressione della business judgement rule: “proprio la maggiore attenzione del legislatore alla istituzione degli assetti organizzativi, porta ad una nuova visione della insindacabilità delle scelte imprenditoriali di merito (business judgement rute). Invero, per questa Corte il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione con le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nel apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, le eventuali omissioni di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass., sez, 1, 9 novembre 2020, n. 25056; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass., 2 febbraio 2015, n. 1783; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470). Con l’introduzione dell’obbligo di istituire idonei assetti organizzativi anche al fine di salvaguardare la continuità aziendale, ex art. 2086 c.c., l’ambito di verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci si va sempre più ampliando, con riduzione dell’operatività della business judgement rule. Di conseguenza, la mancata adozione di qualsiasi misura organizzativa comporta sempre una responsabilità dell’organo gestorio, mentre ove una struttura organizzativa sia stata adottata, occorre valutare se la stessa sia idonea o meno allo scopo ed in tal caso trova applicazione nuovamente la business judgement rule, con la verifica del rispetto dei criteri della proporzionalità e della ragionevolezza” (Cass. civ., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36365).
Conclusione
Alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali, pertanto, è importante sottolineare che è possibile promuovere l’azione di responsabilità allorché sussistano gravi irregolarità nella gestione organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo presente però l’obbligo per l’attore di provare cumulativamente tutti i fatti costitutivi e che non tutte le condotte poste in essere dagli amministratori sono suscettibili di sindacato giurisdizionale, tenuto conto del limite della business judgment rule.
Key Takeaways
- gli amministratori delle società devono adempiere alle obbligazioni discendenti dalla legge e dallo Statuto;
- nel caso di inadempienza degli amministratori, la società, i soci, i creditori ovvero i terzi possono promuovere un’azione di responsabilità;
- in base alla qualità del legittimato a proporre l’azione, il c.c. prevede diverse norme che la disciplinano: artt. 2393, 2393-bis, 2394 comma 2, 2395 c.c.
- al di là della qualità soggettiva del ricorrente i presupposti dell’azione che l’attore è tenuto a provare pienamente e cumulativamente sono: (i) le condotte dolose o colpose in violazione degli obblighi; (ii) il danno cagionato alla società; (iii) il nesso di causalità tra condotta e danno;
- sebbene tra gli obblighi degli amministratori vi siano il compimento di ogni atto idoneo al perseguimento dell’oggetto sociale, nonché la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, non tutte le scelte operate dagli stessi in relazione a questi sono sindacabili;
- la giurisprudenza ha individuato il limite della business judgement rule che inibisce al giudice, di ingerirsi nelle scelte gestorie;
- la business judgement rule soggiace a due limiti: quando le scelte gestorie non sono state legittimamente assunte; quando vengono intraprese iniziative economiche palesemente irragionevoli, arbitrarie e imprudenti.
Avv. Daniele de Russis – Dott.ssa Giulia Maffini