L’elemento soggettivo del reato coincide con la colpevolezza dell’agente e rileva nella valutazione della responsabilità penale. Nell’ambito della teoria tripartita del reato, la colpevolezza si affianca al fatto tipico e all’antigiuridicità e si manifesta nelle forme del dolo, della colpa e della preterintenzione. Il dolo costituisce il criterio generale di imputazione dei delitti, mentre la colpa è un criterio di imputazione residuale previsto nei casi stabiliti dalla legge. In questo approfondimento sono esaminate le diverse forme dell’elemento soggettivo del reato e il loro rilievo nella valutazione della responsabilità dell’imputato.
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Premessa
Quando il giudice penale è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un soggetto, imputato per un determinato reato, deve valutare la sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso.
Secondo la tradizionale teoria tripartita, il reato è composto di tre elementi essenziali:
- il fatto tipico, cioè la condotta tenuta dall’agente, a cui il legislatore assegna un disvalore e che, dunque, può essere sussunta all’interno di una fattispecie penale;
- la colpevolezza è l’elemento soggettivo-psicologico del reato, in altri termini la valutazione dell’atteggiamento interno all’agente rispetto alla commissione del reato, ossia se il reato è stato commesso con dolo o con colpa e in alcuni casi con preterintenzione;
- l’antigiuridicità identifica la contrarietà del fatto all’ordinamento giuridico. La valutazione dell’antigiuridicità coinvolge le cause di giustificazione, in presenza delle quali, pur se il fatto tipico è stato commesso, non viene ritenuto antigiuridico.
Il dolo
Il dolo è il criterio generale di imputazione dei delitti. L’art. 42 c.p. statuisce che “nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”.
La norma esprime il principio di colpevolezza, strettamente correlato all’art. 27 della Costituzione.
Il reato è commesso con dolo, allorché l’azione o l’omissione siano state commesse con coscienza e volontà. I due termini non sono alternativi, infatti ineriscono a due significati distinti: la coscienza indica l’elemento rappresentativo, la previsione del fatto prima di commetterlo; la volontà, attiene invece all’autodeterminazione del soggetto, dunque, ha rilievo se non vi sono dei vizi.
In base all’intensità dell’elemento rappresentativo e dell’elemento volitivo si distinguono diversi gradi del dolo:
- DOLO INTENZIONALE: è presente tanto l’elemento rappresentativo, quanto l’elemento volitivo, ma è quest’ultimo a prevalere, poiché il soggetto agente ha previsto la realizzazione dell’evento dannoso o pericoloso e l’obiettivo della condotta era proprio la commissione del fatto di reato. È autoesplicativo a tal proposito l’art. 43 c.p., il quale prevede che “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”;
- DOLO DIRETTO: anche in questo caso, sono presenti tanto l’elemento rappresentativo, quanto quello volitivo, ma a predominare è il primo. Il soggetto ha previsto come certo o altamente probabile la realizzazione dell’evento, ma il suo scopo non era la realizzazione dello stesso, bensì un mezzo per raggiungere un differente risultato;
- DOLO EVENTUALE: si tratta della forma più attenuata del dolo, che si presenta al confine con le ipotesi di colpa. Nei casi di dolo eventuale, infatti, è presente l’elemento rappresentativo, poiché il soggetto commette il fatto accettando la verificazione dell’evento dannoso o pericoloso.
La gradazione del dolo assume rilievo nella valutazione della responsabilità del soggetto imputato, proprio perché ai fini anche della punibilità, il giudice applicherà pene più severe nei casi di dolo intenzionale.
Altra distinzione che incide sulla gradazione del dolo e dunque anche in termini di responsabilità riguarda la finalità dell’azione criminosa: (i) si parla di dolo generico, allorché il soggetto accetti le conseguenze della propria azione-omissione, senza perseguire un’ulteriore finalità; (ii) si parla di dolo specifico, invece, quando l’agente intende – con la commissione del reato – perseguire un determinato scopo. Ad esempio, nel furto ex art. 624 c.p., lo scopo perseguito dall’agente non è solo la sottrazione del bene a chi lo detiene, ma anche e soprattutto “trarne profitto”.
La colpa
Costituisce un criterio di imputazione residuale, rispetto al dolo, dal momento che non tutti i reati possono essere commessi nella forma colposa. Difatti le ipotesi di “colpa” sono tassativamente previste dal codice penale e da ulteriori leggi speciali – complementari (art. 42, comma 2 c.p.).
L’art. 43 c.p. stabilisce cosa si intenda per “delitto colposo” e la medesima definizione può essere altresì applicata alle ipotesi di contravvenzione: “il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Anche per ciò che concerne le ipotesi colpose, si distinguono due diversi livelli di colpa, che comportano alcune differenze anche sul piano processuale:
- la colpa generica, si ha quando l’evento dannoso, prevedibile dall’agente, si è verificato a causa della sua negligenza o imprudenza o imperizia. È importante sottolineare che questi tre concetti hanno significati differenti:
- la negligenza è la mancata attenzione nello svolgimento di un’azione;
- l’imprudenza è l’avventatezza nell’agire, laddove vi sono regole cautelari che lo sconsigliano;
- l’imperizia è l’assenza di competenza o esperienza necessaria a svolgere una determinata attività;
- la colpa specifica sussiste quando il soggetto contravviene al rispetto di alcune norme, previste proprio al fine di evitare la verificazione dell’evento. Dunque, si ha un’ipotesi di colpa specifica quando l’agente viola non le norme atte a reprimere, bensì a prevenire.
L’accertamento processuale nei casi di colpa generica e di colpa specifica ha degli sviluppi differenti. Nelle ipotesi di colpa generica, il giudice deve valutare la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento dannoso, tenendo presente la condotta che avrebbe adottato il c.d. agente modello. Il giudice nell’utilizzare il parametro dell’agente modello deve interrogarsi sul comportamento che avrebbe tenuto l’uomo diligente, prudente ed esperto nelle condizioni date nel caso concreto. Diversamente, nei casi di colpa specifica, l’accertamento processuale verte sull’inosservanza da parte dell’agente delle norme cautelari previste dalla legge. Qualora, dunque, venga accertata la violazione, la responsabilità si considera a sua volta provata.
La preterintenzione
Infine, si hanno le ipotesi di preterintenzione, le quali vengono considerate dolo misto colpa, perché sono situazioni in cui l’evento che si verifica è più grave di quello voluto dal soggetto.
L’art. 43 c.p., infatti, prevede che “è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”.
Il caso di delitto preterintenzionale è previsto dall’art. 584 c.p., il quale disciplina proprio l’omicidio preterintenzionale: la morte di un soggetto a seguito di lesioni e percosse.
L’art. 584 c.p. stabilisce, infatti, che “chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
Se, dunque, un soggetto lede o percuote un altro soggetto, si rappresenta che potrebbe cagionare anche la morte in determinate situazioni, ad esempio se la persona offesa dovesse cadere sbattendo la testa, tuttavia manca l’elemento volitivo, nel senso che l’intenzione era ledere e colpire, non uccidere.
Conclusione
Come si è detto, l’elemento della colpevolezza incide molto sulla valutazione della responsabilità dell’imputato, proprio in quanto è determinante l’intenzione con la quale quest’ultimo ha agito.
Le ipotesi di colpa e preterintenzione, infatti, prevedono una risposta sanzionatoria più mite, rispetto a quelle di dolo.
Key takeaways
- nella prova del reato devono essere considerati tre fattori: (i) il fatto tipico; (ii) la colpevolezza; (iii) l’antigiuridicità;
- la colpevolezza attiene all’elemento soggettivo e si può manifestare nelle forme del dolo, della colpa o della preterintenzione;
- il dolo è il criterio generale di imputazione dei delitti e viene gradato in modo diverso, a seconda dell’intensità dell’elemento rappresentativo e volitivo, nonché della finalità con la quale l’agente ha agito;
- le diverse gradazioni del dolo, ne distinguono le diverse forme: dolo intenzionale; dolo diretto e dolo eventuale. Quanto alla finalità si differenziano le ipotesi di dolo generico, da quelle di dolo specifico;
- la colpa è un criterio residuale, che si applica sia ai delitti, quanto alle contravvenzioni, in alcuni casi previsti dalla legge;
- si distinguono le ipotesi di colpa generica (negligenza, imprudenza o imperizia); da quelle di colpa specifica (violazione delle norme di legge);
- vi sono poi, i casi di preterintenzione, allorché l’evento che si verifica è più grave di quello voluto dall’agente.
Avv. Norberto Salza – Dr.ssa Giulia Maffini