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Diritto Penale

L’elemento soggettivo del reato

L’elemento soggettivo del reato coincide con la colpevolezza dell’agente e rileva nella valutazione della responsabilità penale. Nell’ambito della teoria tripartita del reato, la colpevolezza si affianca al fatto tipico e all’antigiuridicità e si manifesta nelle forme del dolo, della colpa e della preterintenzione. Il dolo costituisce il criterio generale di imputazione dei delitti, mentre la colpa è un criterio di imputazione residuale previsto nei casi stabiliti dalla legge. In questo approfondimento sono esaminate le diverse forme dell’elemento soggettivo del reato e il loro rilievo nella valutazione della responsabilità dell’imputato.

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Il reato di corruzione tra privati

Il reato di falso in bilancio è qui esaminato sotto il profilo dei soggetti attivi, della natura di reato proprio e di pericolo, delle condotte commissive e omissive e del dolo specifico. Sono richiamate le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificati dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, nonché le distinzioni tra falso oggettivo, valutativo e qualitativo, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 27 maggio 2016, n. 22474. Su tali basi si sviluppa l’analisi sistematica della disciplina.

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Il reato di falso in bilancio

Il reato di falso in bilancio è qui esaminato sotto il profilo dei soggetti attivi, della natura di reato proprio e di pericolo, delle condotte commissive e omissive e del dolo specifico. Sono richiamate le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificati dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, nonché le distinzioni tra falso oggettivo, valutativo e qualitativo, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 27 maggio 2016, n. 22474. Su tali basi si sviluppa l’analisi sistematica della disciplina.

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La bancarotta fraudolenta

L’art. 322 CII disciplina le principali condotte di bancarotta fraudolenta dell’imprenditore fallito, tra cui la distrazione del patrimonio, l’alterazione delle scritture contabili e la concessione di indebite preferenze ai creditori. L’art. 329 CII estende la responsabilità per bancarotta fraudolenta anche ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e all’amministratore di fatto, prevedendo le medesime pene quando tali soggetti realizzino le condotte tipizzate o contribuiscano a cagionare il dissesto mediante reati societari o operazioni dolose, oppure omettano di impedire fatti illeciti dei quali fossero a conoscenza.

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